Decreto
del Presidente della Repubblica
28 dicembre
2000, n. 445
Testo unico
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa
Gazz. Uff.
20 febbraio 2001, n. 42, S.O.
IL PRESIDENTE
DELLA REPUBBLICA
VISTO l'articolo
87, comma quinto, della Costituzione;
VISTO l'articolo
7 della legge 8 marzo 1999, n. 50, come modificato dall'articolo 1, comma
6, lettera e), della legge 24 novembre 2000, n. 340;
VISTO il punto
4) dell'allegato 3 della legge 8 marzo 1999, n. 50;
VISTO il decreto
legislativo recante testo unico delle disposizioni legislative in materia
di documentazione amministrativa;
VISTO il decreto
del Presidente della Repubblica recante il testo unico delle disposizioni
regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
VISTE le preliminari
deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle riunioni del 25
agosto 2000 e del 6 ottobre 2000;
VISTO il parere
della Conferenza Stato-città, ai sensi dell'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, espresso nella riunione del 14 settembre
2000;
UDITO il parere
del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli alti
normativi dell'adunanza del 18 settembre 2000;
ACQUISITO
il parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del
Senato della Repubblica;
VISTA la deliberazione
del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 15 dicembre 2000;
Sulla proposta
del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione
pubblica, di concerto con i Ministri dell'interno e della giustizia;
EMANA
il seguente
decreto:
DECRETO DEL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA RECANTE IL TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE
E REGOLAMENTARI
IN MATERIA
DI DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
CAPO I
DEFINIZIONI
E AMBITO DI APPLICAZIONE
Articolo 1
(R)
Definizioni
1. Ai fini
del presente testo unico si intende per:
a) DOCUMENTO
AMMINISTRATIVO ogni rappresentazione, comunque formata, del contenuto di
atti, anche interni, delle pubbliche amministrazioni o, comunque, utilizzati
ai fini dell'attività amministrativa. Le relative modalità
di trasmissione sono quelle indicate al capo II, sezione III del presente
testo unico.
b) DOCUMENTO
INFORMATICO la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente
rilevanti.
c) DOCUMENTO
DI RICONOSCIMENTO ogni documento munito di fotografia del titolare e rilasciato,
su supporto cartaceo, magnetico o informatico, da una pubblica amministrazione
italiana o di altri Stati, che consente l' identificazione personale del
titolare.
d) DOCUMENTO
D'IDENTITÀ la carta di identità ed ogni altro documento munito
di fotografia rilasciato, su supporto cartaceo, magnetico o informatico,
dall'amministrazione competente dello Stato italiano o di altri Stati,
con la finalità prevalente di dimostrare l'identità personale
del suo titolare.
e) DOCUMENTO
D'IDENTITÀ ELETTRONICO il documento analogo alla carta d'identità
elettronica rilasciato dal comune fino al compimento del quindicesimo anno
di età.
f) CERTIFICATO
il documento rilasciato da una amministrazione pubblica avente funzione
di ricognizione, riproduzione e partecipazione a terzi di stati, qualità
personali e fatti contenuti in albi, elenchi o registri pubblici o comunque
accertati da soggetti titolari di funzioni pubbliche.
g) DICHIARAZIONE
SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE il documento, sottoscritto dall'interessato,
prodotto in sostituzione dei certificati di cui alla lettera f).
h) DICHIARAZIONE
SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA' il documento, sottoscritto dall'interessato,
concernente stati, qualità personali e fatti, che siano a diretta
conoscenza di questi, resa nelle forme previste dal presente testo unico.
i) AUTENTICAZIONE
DI SOTTOSCRIZIONE l'attestazione, da parte di un pubblico ufficiale, che
la sottoscrizione è stata apposta in sua presenza, previo accertamento
dell'identità della persona che sottoscrive.
l) LEGALIZZAZIONE
DI FIRMA l'attestazione ufficiale della legale qualità di chi ha
apposto la propria firma sopra atti, certificati, copie ed estratti, nonché
dell'autenticità della firma stessa.
m) LEGALIZZAZIONE
DI FOTOGRAFIA l'attestazione, da parte di una pubblica amministrazione
competente, che un'immagine fotografica corrisponde alla persona dell'interessato.
n) FIRMA DIGITALE
il risultato della procedura informatica (validazione) basata su un sistema
di chiavi asimmetriche a coppia, una pubblica e una privata, che consente
al sottoscrittore tramite la chiave privata e al destinatario tramite la
chiave pubblica, rispettivamente, di rendere manifesta e di verificare
la provenienza e l'integrità di un documento informatico o di un
insieme di documenti informatici.
o) AMMINISTRAZIONI
PROCEDENTI le amministrazioni e, nei rapporti con l'utenza, i gestori di
pubblici servizi che ricevono le dichiarazioni sostitutive di cui alle
lettere g) e h) o provvedono agli accertamenti d'ufficio ai sensi dell'art.
43.
p) AMMINISTRAZIONI
CERTIFICANTI le amministrazioni e i gestori di pubblici servizi che detengono
nei propri archivi le informazioni e i dati contenuti nelle dichiarazioni
sostitutive, o richiesti direttamente dalle amministrazioni procedenti
ai sensi degli articoli 43 e 71.
q) GESTIONE
DEI DOCUMENTI l'insieme delle attività finalizzate alla registrazione
di protocollo e alla classificazione, organizzazione, assegnazione e reperimento
dei documenti amministrativi formati o acquisiti dalle amministrazioni,
nell'ambito del sistema di classificazione d'archivio adottato; essa è
effettuata mediante sistemi informativi automatizzati.
r) SISTEMA
DI GESTIONE INFORMATICA DEI DOCUMENTI l'insieme delle risorse di calcolo,
degli apparati, delle reti di comunicazione e delle procedure informatiche
utilizzati dalle amministrazioni per la gestione dei documenti.
s) SEGNATURA
DI PROTOCOLLO l'apposizione o l'associazione, all'originale del documento,
in forma permanente e non modificabile delle informazioni riguardanti il
documento stesso.
Articolo 2
(L)
Oggetto
1. Le norme
del presente testo unico disciplinano la formazione, il rilascio, la tenuta
e la conservazione, la gestione, la trasmissione di atti e documenti da
parte di organi della pubblica amministrazione; disciplinano altresì
la produzione di atti e documenti agli organi della pubblica amministrazione
nonché ai gestori di pubblici servizi nei rapporti tra loro e in
quelli con l'utenza, e ai privati che vi consentono. Le norme concernenti
i documenti informatici e la firma digitale, contenute nel capo II, si
applicano anche nei rapporti tra privati come previsto dall'articolo 15,
comma 2 della legge 15 marzo 1997, n. 59.
Articolo 3
(R)
Soggetti
1. Le disposizioni
del presente testo unico si applicano ai cittadini italiani e dell'Unione
europea, alle persone giuridiche, alle società di persone, alle
pubbliche amministrazioni e agli enti, alle associazioni e ai comitati
aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea. (R)
2. I cittadini
di Stati non appartenenti all'Unione regolarmente soggiornanti in Italia,
possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46
e 47 limitatamente agli stati, alle qualità personali e ai fatti
certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani, fatte
salve le speciali disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti
concernenti la disciplina dell'immigrazione e la condizione dello straniero.
(R)
3. Al di fuori
dei casi previsti al comma 2, i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione
autorizzati a soggiornare nel territorio dello Stato possono utilizzare
le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 nei casi in cui
la produzione delle stesse avvenga in applicazione di convenzioni internazionali
fra l'Italia ed il Paese di provenienza del dichiarante. (R)
4. Al di fuori
dei casi di cui ai commi 2 e 3 gli stati, le qualità personali e
i fatti, sono documentati mediante certificati o attestazioni rilasciati
dalla competente autorità dello Stato estero, corredati di traduzione
in lingua italiana autenticata dall'autorità consolare italiana
che ne attesta la conformità all'originale, dopo aver ammonito l'interessato
sulle conseguenze penali della produzione di atti o documenti non veritieri.
Articolo 4
(R)
Impedimento
alla sottoscrizione e alla dichiarazione
1. La dichiarazione
di chi non sa o non può firmare è raccolta dal pubblico ufficiale
previo accertamento dell'identità del dichiarante. Il pubblico ufficiale
attesta che la dichiarazione è stata a lui resa dall'interessato
in presenza di un impedimento a sottoscrivere. (R)
2. La dichiarazione
nell'interesse di chi si trovi in una situazione di impedimento temporaneo,
per ragioni connesse allo stato di salute, è sostituita dalla dichiarazione,
contenente espressa indicazione dell'esistenza di un impedimento, resa
dal coniuge o, in sua assenza, dai figli o, in mancanza di questi, da altro
parente in linea retta o collaterale fino al terzo grado, al pubblico ufficiale,
previo accertamento dell'identità del dichiarante. (R)
3. Le disposizioni
del presente articolo non si applicano in materia di dichiarazioni fiscali.
(R)
Articolo 5
(L)
Rappresentanza
legale
1. Se l'interessato
è soggetto alla potestà dei genitori, a tutela, o a curatela,
le dichiarazioni e i documenti previsti dal presente testo unico sono sottoscritti
rispettivamente dal genitore esercente la potestà, dal tutore, o
dall'interessato stesso con l'assistenza del curatore.
CAPO II
DOCUMENTAZIONE
AMMINISTRATIVA
SEZIONE I
DOCUMENTI
AMMINISTRATIVI E ATTI PUBBLICI
Articolo 6
(L-R)
Riproduzione
e conservazione di documenti
1. Le pubbliche
amministrazioni ed i privati hanno facoltà di sostituire, a tutti
gli effetti, i documenti dei propri archivi, le scritture contabili, la
corrispondenza e gli altri atti di cui per legge o regolamento è
prescritta la conservazione, con la loro riproduzione su supporto fotografico,
su supporto ottico o con altro mezzo idoneo a garantire la conformità
dei documenti agli originali. (L)
2. Gli obblighi
di conservazione ed esibizione dei documenti di cui al comma 1 si intendono
soddisfatti, sia ai fini amministrativi che probatori, anche se realizzati
su supporto ottico quando le procedure utilizzate sono conformi alle regole
tecniche dettate dall'Autorità per l'informatica nella pubblica
amministrazione. (L)
3. I limiti
e le modalità tecniche della riproduzione e dell'autenticazione
dei documenti di cui al comma 1, su supporto fotografico o con altro mezzo
tecnico idoneo a garantire la conformità agli originali, sono stabiliti
con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.
4. Sono fatti
salvi i poteri di controllo del Ministero per i beni e le attività
culturali sugli archivi delle amministrazioni pubbliche e sugli archivi
privati dichiarati di notevole interesse storico, ai sensi delle disposizioni
del Capo II del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490.
Articolo 7
(L)
Redazione
e stesura di atti pubblici
1. Le leggi,
i decreti, gli atti ricevuti dai notai, tutti gli altri atti pubblici,
e le certificazioni sono redatti, anche promiscuamente, con qualunque mezzo
idoneo, atto a garantirne la conservazione nel tempo.
2. Il testo
degli atti pubblici comunque redatti non deve contenere lacune, aggiunte,
abbreviazioni, correzioni, alterazioni o abrasioni. Sono ammesse abbreviazioni,
acronimi, ed espressioni in lingua straniera, di uso comune. Qualora risulti
necessario apportare variazioni al testo, si provvede in modo che la precedente
stesura resti leggibile.
SEZIONE II
DOCUMENTO
INFORMATICO
Articolo 8
(R)
Documento
informatico
1. Il documento
informatico da chiunque formato, la registrazione su supporto informatico
e la trasmissione con strumenti telematici, sono validi e rilevanti a tutti
gli effetti di legge, se conformi alle disposizioni del presente testo
unico.
2. Le regole
tecniche per la formazione, la trasmissione, la conservazione, la duplicazione,
la riproduzione e la validazione, anche temporale, dei documenti informatici
sono definite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sentiti
l'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione e il
Garante per la protezione dei dati personali. Esse sono adeguate alle esigenze
dettate dall'evoluzione delle conoscenze scientifiche e tecnologiche, con
cadenza almeno biennale.
3. Con il
medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono definite
le misure tecniche, organizzative e gestionali volte a garantire l'integrità,
la disponibilità e la riservatezza delle informazioni contenute
nel documento informatico anche con riferimento all'eventuale uso di chiavi
biometriche di cui all'articolo 22, lettera e).
4. Restano
ferme le disposizioni di legge sulla tutela della riservatezza dei dati
personali.
Articolo 9
(R)
Documenti
informatici delle pubbliche amministrazioni
1. Gli atti
formati con strumenti informatici, i dati e i documenti informatici delle
pubbliche amministrazioni, costituiscono informazione primaria ed originale
da cui è possibile effettuare, su diversi tipi di supporto, riproduzioni
e copie per gli usi consentiti dalla legge.
2. Nelle operazioni
riguardanti le attività di produzione, immissione, conservazione,
riproduzione e trasmissione di dati, documenti ed atti amministrativi con
sistemi informatici e telematici, ivi compresa l'emanazione degli atti
con i medesimi sistemi, devono essere indicati e resi facilmente individuabili
sia i dati relativi alle amministrazioni interessate sia il soggetto che
ha effettuato l'operazione.
3. Le pubbliche
amministrazioni provvedono a definire e a rendere disponibili per via telematica
moduli e formulari elettronici validi ad ogni effetto di legge.
4. Le regole
tecniche in materia di formazione e conservazione di documenti informatici
delle pubbliche amministrazioni sono definite dall'Autorità per
l'informatica nella pubblica amministrazione d'intesa con l'amministrazione
degli archivi di Stato e, per il materiale classificato, con le Amministrazioni
della difesa, dell'interno e delle finanze, rispettivamente competenti.
Articolo 10
(R)
Forma ed efficacia
del documento informatico
1. Il documento
informatico sottoscritto con firma digitale, redatto in conformità
alle regole tecniche di cui all'articolo 8, comma 2 e per le pubbliche
amministrazioni, anche di quelle di cui all'articolo 9, comma 4, soddisfa
il requisito legale della forma scritta e ha efficacia probatoria ai sensi
dell'articolo 2712 del Codice civile.
2. Gli obblighi
fiscali relativi ai documenti informatici ed alla loro riproduzione su
diversi tipi di supporto sono assolti secondo le modalità definite
con decreto del Ministro delle finanze.
3. Il documento
informatico, sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'articolo 23,
ha efficacia di scrittura privata ai sensi dell'articolo 2702 del codice
civile.
4. Il documento
informatico redatto in conformità alle regole tecniche di cui all'articolo
8, comma 2 soddisfa l'obbligo previsto dagli articoli 2214 e seguenti del
codice civile e da ogni altra analoga disposizione legislativa o regolamentare.
Articolo 11
(R)
Contratti
stipulati con strumenti informatici o per via telematica
1. I contratti
stipulati con strumenti informatici o per via telematica mediante l'uso
della firma digitale secondo le disposizioni del presente testo unico sono
validi e rilevanti a tutti gli effetti di legge.
2. Ai contratti
indicati al comma 1 si applicano le vigenti disposizioni in materia di
contratti negoziati al di fuori dei locali commerciali.
Articolo 12
(R)
Pagamenti
informatici
1. Il trasferimento
elettronico dei pagamenti tra privati, pubbliche amministrazioni e tra
queste e soggetti privati è effettuato secondo le regole tecniche
definite col decreto di cui all'articolo 8, comma 2.
Articolo 13
(R)
Libri e scritture
1. I libri,
i repertori e le scritture, ivi compresi quelli previsti dalla legge sull'ordinamento
del notariato e degli archivi notarili di cui sia obbligatoria la tenuta
possono essere formati e conservati su supporti informatici in conformità
alle disposizioni del presente testo unico e secondo le regole tecniche
definite col decreto di cui all'articolo 8, comma 2.
SEZIONE III
TRASMISSIONE
DI DOCUMENTI
Articolo 14
(R)
Trasmissione
del documento informatico
1. Il documento
informatico trasmesso per via telematica si intende inviato e pervenuto
al destinatario, se trasmesso all'indirizzo elettronico da questi dichiarato.
2. La data
e l'ora di formazione, di trasmissione o di ricezione di un documento informatico,
redatto in conformità alle disposizioni del presente testo unico
e alle regole tecniche di cui agli articoli 8, comma 2 e 9, comma 4, sono
opponibili ai terzi.
3. La trasmissione
del documento informatico per via telematica, con modalità che assicurino
l'avvenuta consegna, equivale alla notificazione per mezzo della posta
nei casi consentiti dalla legge.
Articolo 15
(L)
Trasmissione
dall'estero di atti agli uffici di stato civile
1. In materia
di trasmissione di atti o copie di atti di stato civile o di dati concernenti
la cittadinanza da parte delle rappresentanze diplomatiche e consolari
italiane, si osservano le disposizioni speciali sulle funzioni e sui poteri
consolari.
Articolo 16
(R)
Riservatezza
dei dati personali contenuti nei documenti trasmessi
1. Al fine
di tutelare la riservatezza dei dati personali di cui agli articoli 22
e 24 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, i certificati ed i documenti
trasmessi ad altre pubbliche amministrazioni possono contenere soltanto
le informazioni relative a stati, fatti e qualità personali previste
da legge o da regolamento e strettamente necessarie per il perseguimento
delle finalità per le quali vengono acquisite.
2. Ai fini
della dichiarazione di nascita il certificato di assistenza al parto è
sempre sostituito da una semplice attestazione contenente i soli dati richiesti
nei registri di nascita.
3. Ai fini
statistici, i direttori sanitari inviano copia del certificato di assistenza
al parto, privo di elementi identificativi diretti delle persone interessate,
ai competenti enti ed uffici del Sistema statistico nazionale, secondo
modalità preventivamente concordate. L'Istituto nazionale di statistica,
sentiti il Ministero della sanità e il Garante per la protezione
dei dati personali, determina nuove modalità tecniche e procedure
per la rilevazione dei dati statistici di base relativi agli eventi di
nascita e per l'acquisizione dei dati relativi ai nati affetti da malformazioni
e ai nati morti nel rispetto dei princìpi contenuti nelle disposizioni
di legge sulla tutela della riservatezza dei dati personali.
Articolo 17
(R)
Segretezza
della corrispondenza trasmessa per via telematica
1. Gli addetti
alle operazioni di trasmissione per via telematica di atti, dati e documenti
formati con strumenti informatici non possono prendere cognizione della
corrispondenza telematica, duplicare con qualsiasi mezzo o cedere a terzi
a qualsiasi titolo informazioni anche in forma sintetica o per estratto
sull'esistenza o sul contenuto di corrispondenza, comunicazioni o messaggi
trasmessi per via telematica, salvo che si tratti di informazioni per loro
natura o per espressa indicazione del mittente destinate ad essere rese
pubbliche.
2. Agli effetti
del presente testo unico, gli atti, i dati e i documenti trasmessi per
via telematica si considerano, nei confronti del gestore del sistema di
trasporto delle informazioni, di proprietà del mittente sino a che
non sia avvenuta la consegna al destinatario.
SEZIONE IV
COPIE AUTENTICHE,
AUTENTICAZIONE DI SOTTOSCRIZIONI
Articolo 18
(L-R)
Copie autentiche
1. Le copie
autentiche, totali o parziali, di atti e documenti possono essere ottenute
con qualsiasi procedimento che dia garanzia della riproduzione fedele e
duratura dell'atto o documento. Esse possono essere validamente prodotte
in luogo degli originali. (L)
2. L'autenticazione
delle copie può essere fatta dal pubblico ufficiale dal quale è
stato emesso o presso il quale è depositato l'originale, o al quale
deve essere prodotto il documento, nonché da un notaio, cancelliere,
segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco. Essa consiste
nell'attestazione di conformità con l'originale scritta alla fine
della copia, a cura del pubblico ufficiale autorizzato, il quale deve altresì
indicare la data e il luogo del rilascio, il numero dei fogli impiegati,
il proprio nome e cognome, la qualifica rivestita nonché apporre
la propria firma per esteso ed il timbro dell'ufficio. Se la copia dell'atto
o documento consta di più fogli il pubblico ufficiale appone la
propria firma a margine di ciascun foglio intermedio. Per le copie di atti
e documenti informatici si applicano le disposizioni contenute nell'articolo
20. (L)
3. Nei casi
in cui l'interessato debba presentare alle amministrazioni o ai gestori
di pubblici servizi copia autentica di un documento, l'autenticazione della
copia può essere fatta dal responsabile del procedimento o da qualsiasi
altro dipendente competente a ricevere la documentazione, su esibizione
dell'originale e senza obbligo di deposito dello stesso presso l'amministrazione
procedente. In tal caso la copia autentica può essere utilizzata
solo nel procedimento in corso. (R)
Articolo 19
(R)
Modalità
alternative all'autenticazione di copie
1. La dichiarazione
sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'articolo 47 può
riguardare anche il fatto che la copia di un atto o di un documento conservato
o rilasciato da una pubblica amministrazione, la copia di una pubblicazione
ovvero la copia di titoli di studio o di servizio sono conformi all'originale.
Tale dichiarazione può altresì riguardare la conformità
all'originale della copia dei documenti fiscali che devono essere obbligatoriamente
conservati dai privati.
Articolo 20
(R)
Copie di atti
e documenti informatici
1. I duplicati,
le copie, gli estratti del documento informatico, anche se riprodotti su
diversi tipi di supporto, sono validi a tutti gli effetti di legge se conformi
alle disposizioni del presente testo unico.
2. I documenti
informatici contenenti copia o riproduzione di atti pubblici, scritture
private e documenti in genere, compresi gli atti e documenti amministrativi
di ogni tipo, spediti o rilasciati dai depositari pubblici autorizzati
e dai pubblici ufficiali, hanno piena efficacia, ai sensi degli articoli
2714 e 2715 del codice civile, se ad essi è apposta o associata
la firma digitale di colui che li spedisce o rilascia, secondo le disposizioni
del presente testo unico.
3. Le copie
su supporto informatico di documenti, formati in origine su supporto cartaceo
o, comunque, non informatico, sostituiscono, ad ogni effetto di legge,
gli originali da cui sono tratte se la loro conformità all'originale
è autenticata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò
autorizzato, con dichiarazione allegata al documento informatico e asseverata
secondo le regole tecniche di cui all'articolo 8, comma 2.
4. La spedizione
o il rilascio di copie di atti e documenti di cui al comma 2 esonera dalla
produzione e dalla esibizione dell'originale formato su supporto cartaceo
quando richieste ad ogni effetto di legge.
5. Gli obblighi
di conservazione e di esibizione di documenti previsti dalla legislazione
vigente si intendono soddisfatti a tutti gli effetti di legge a mezzo di
documenti informatici, se le procedure utilizzate sono conformi alle regole
tecniche dettate nell'articolo 8, comma 2.
Articolo 21
(R)
Autenticazione
delle sottoscrizioni
1. L'autenticità
della sottoscrizione di qualsiasi istanza o dichiarazione sostitutiva di
atto di notorietà da produrre agli organi della pubblica amministrazione,
nonché ai gestori di servizi pubblici è garantita con le
modalità di cui all'art. 38, comma 2 e comma 3. (R)
2. Se l'istanza
o la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà è presentata
a soggetti diversi da quelli indicati al comma 1 o a questi ultimi al fine
della riscossione da parte di terzi di benefici economici, l'autenticazione
è redatta da un notaio, cancelliere, segretario comunale, dal dipendente
addetto a ricevere la documentazione o altro dipendente incaricato dal
Sindaco; in tale ultimo caso, l'autenticazione è redatta di seguito
alla sottoscrizione e il pubblico ufficiale, che autentica, attesta che
la sottoscrizione è stata apposta in sua presenza, previo accertamento
dell'identità del dichiarante, indicando le modalità di identificazione,
la data ed il luogo di autenticazione, il proprio nome, cognome e la qualifica
rivestita, nonché apponendo la propria firma e il timbro dell'ufficio.
(R)
SEZIONE V
FIRMA DIGITALE
Articolo 22
(R)
Definizioni
1. Ai fini
del presente Testo unico si intende:
a) per sistema
di validazione, il sistema informatico e crittografico in grado di generare
ed apporre la firma digitale o di verificarne la validità;
b) per chiavi
asimmetriche, la coppia di chiavi crittografiche, una privata ed una pubblica,
correlate tra loro, da utilizzarsi nell'ambito dei sistemi di validazione
o di cifratura di documenti informatici;
c) per chiave
privata, l'elemento della coppia di chiavi asimmetriche, destinato ad essere
conosciuto soltanto dal soggetto titolare, mediante il quale si appone
la firma digitale sul documento informatico o si decifra il documento informatico
in precedenza cifrato mediante la corrispondente chiave pubblica;
d) per chiave
pubblica, l'elemento della coppia di chiavi asimmetriche destinato ad essere
reso pubblico, con il quale si verifica la firma digitale apposta sul documento
informatico dal titolare delle chiavi asimmetriche o si cifrano i documenti
informatici da trasmettere al titolare delle predette chiavi;
e) per chiave
biometrica, la sequenza di codici informatici utilizzati nell'ambito di
meccanismi di sicurezza che impiegano metodi di verifica dell'identità
personale basati su specifiche caratteristiche fisiche dell'utente;
f) per certificazione,
il risultato della procedura informatica, applicata alla chiave pubblica
e rilevabile dai sistemi di validazione, mediante la quale si garantisce
la corrispondenza biunivoca tra chiave pubblica e soggetto titolare cui
essa appartiene, si identifica quest'ultimo e si attesta il periodo di
validità della predetta chiave ed il termine di scadenza del relativo
certificato, in ogni caso non superiore a tre anni;
g) per validazione
temporale, il risultato della procedura informatica, con cui si attribuiscono,
ad uno o più documenti informatici, una data ed un orario opponibili
ai terzi;
h) per indirizzo
elettronico, l'identificatore di una risorsa fisica o logica in grado di
ricevere e registrare documenti informatici;
i) per certificatore,
il soggetto pubblico o privato che effettua la certificazione, rilascia
il certificato della chiave pubblica, lo pubblica unitamente a quest'ultima,
pubblica ed aggiorna gli elenchi dei certificati sospesi e revocati;
l) per revoca
del certificato, l'operazione con cui il certificatore annulla la validità
del
certificato
da un dato momento, non retroattivo, in poi;
m) per sospensione
del certificato, l'operazione con cui il certificatore sospende la validità
del certificato per un determinato periodo di tempo;
n) per validità
del certificato, l'efficacia, e l'opponibilità al titolare della
chiave pubblica, dei dati in esso contenuti;
o) per regole
tecniche, le specifiche di carattere tecnico, ivi compresa ogni disposizione
che ad esse si applichi.
Articolo 23
(R)
Firma digitale
1. A ciascun
documento informatico, o a un gruppo di documenti informatici, nonché
al duplicato o copia di essi, può essere apposta, o associata con
separata evidenza informatica, una firma digitale.
2. L'apposizione
o l'associazione della firma digitale al documento informatico equivale
alla sottoscrizione prevista per gli atti e documenti in forma scritta
su supporto cartaceo.
3. La firma
digitale deve riferirsi in maniera univoca ad un solo soggetto ed al documento
o all'insieme di documenti cui è apposta o associata.
4. Per la
generazione della firma digitale deve adoperarsi una chiave privata la
cui corrispondente chiave pubblica non risulti scaduta di validità
ovvero non risulti revocata o sospesa ad opera del soggetto pubblico o
privato che l'ha certificata.
5. L'uso della
firma apposta o associata mediante una chiave revocata, scaduta o sospesa
equivale a mancata sottoscrizione. La revoca o la sospensione, comunque
motivate, hanno effetto dal momento della pubblicazione, salvo che il revocante,
o chi richiede la sospensione, non dimostri che essa era già a conoscenza
di tutte le parti interessate.
6. L'apposizione
di firma digitale integra e sostituisce, ad ogni fine previsto dalla normativa
vigente, l'apposizione di sigilli, punzoni, timbri, contrassegni e marchi
di qualsiasi genere.
7. Attraverso
la firma digitale devono potersi rilevare nei modi e con le tecniche definiti
con il decreto di cui all'articolo 8, comma 2, gli elementi identificativi
del soggetto titolare della firma, del soggetto che l'ha certificata e
del registro su cui essa è pubblicata per la consultazione.
Articolo 24
(R)
Firma digitale
autenticata
1. Si ha per
riconosciuta, ai sensi dell'articolo 2703 del codice civile, la firma digitale,
la cui apposizione è autenticata dal notaio o da altro pubblico
ufficiale autorizzato.
2. L'autenticazione
della firma digitale consiste nell'attestazione, da parte del pubblico
ufficiale, che la firma digitale è stata apposta in sua presenza
dal titolare, previo accertamento della sua identità personale,
della validità della chiave utilizzata e del fatto che il documento
sottoscritto risponde alla volontà della parte e non è in
contrasto con l'ordinamento giuridico ai sensi dell'articolo 28, primo
comma, n.1 della legge 6 febbraio 1913, n.89.
3. L'apposizione
della firma digitale da parte del pubblico ufficiale integra e sostituisce
ad ogni fine di legge la apposizione di sigilli, punzoni, timbri, contrassegni
e marchi comunque previsti.
4. Se al documento
informatico autenticato deve essere allegato altro documento formato in
originale su altro tipo di supporto, il pubblico ufficiale può allegare
copia informatica autenticata dell'originale, secondo le disposizioni dell'articolo
20, comma 3.
5. Ai fini
e per gli effetti della presentazione di istanze agli organi della pubblica
amministrazione si considera apposta in presenza del dipendente addetto
la firma digitale inserita nel documento informatico presentato o depositato
presso pubbliche amministrazioni.
6. La presentazione
o il deposito di un documento per via telematica o su supporto informatico
ad una pubblica amministrazione sono validi a tutti gli effetti di legge
se vi sono apposte la firma digitale e la validazione temporale a norma
del presente testo unico.
Articolo 25
(R)
Firma di documenti
informatici delle pubbliche amministrazioni
1. In tutti
i documenti informatici delle pubbliche amministrazioni la firma autografa
o la firma, comunque prevista, è sostituita dalla firma digitale,
in conformità alle norme del presente testo unico.
2. L'uso della
firma digitale integra e sostituisce ad ogni fine di legge l'apposizione
di sigilli, punzoni, timbri, contrassegni e marchi comunque previsti.
Articolo 26
(R)
Deposito della
chiave privata
1. Il titolare
della coppia di chiavi asimmetriche può ottenere il deposito in
forma segreta della chiave privata presso un notaio o altro pubblico depositario
autorizzato.
2. La chiave
privata di cui si richiede il deposito può essere registrata su
qualsiasi tipo di supporto idoneo a cura del depositante e deve essere
consegnata racchiusa in un involucro sigillato in modo che le informazioni
non possano essere lette, conosciute od estratte senza rotture od alterazioni.
3. Le modalità
del deposito sono regolate dalle disposizioni dell'articolo 605 del codice
civile, in quanto applicabili.
Articolo 27
(R)
Certificazione
delle chiavi
1. Chiunque
intenda utilizzare un sistema di chiavi asimmetriche di cifratura con gli
effetti di cui all'articolo 8, comma 1 deve munirsi di una idonea coppia
di chiavi e rendere pubblica una di esse mediante la procedura di certificazione.
2. Le chiavi
pubbliche di cifratura sono custodite per un periodo non inferiore a dieci
anni a cura del certificatore e, dal momento iniziale della loro valutabilità,
sono consultabili in forma telematica.
3. Salvo quanto
previsto dall'articolo 29, le attività di certificazione sono effettuate
da certificatori inclusi, sulla base di una dichiarazione anteriore all'inizio
dell'attività, in apposito elenco pubblico, consultabile in via
telematica, predisposto tenuto e aggiornato a cura dell'Autorità
per l'informatica nella pubblica amministrazione, e dotati dei seguenti
requisiti, specificati con il decreto di cui all'articolo 8, comma 2:
a) forma di
società per azioni e capitale sociale non inferiore a quello necessario
ai fini dell'autorizzazione all'attività bancaria, se soggetti privati;
b) possesso
da parte dei rappresentanti legali e dei soggetti preposti all'amministrazione,
dei requisiti di onorabilità richiesti ai soggetti che svolgono
funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso banche;
c) affidamento
che, per competenza ed esperienza, i responsabili tecnici del certificatore
e il personale addetto all'attività di certificazione siano in grado
di rispettare le norme del presente regolamento e le regole tecniche di
cui all'articolo 8, comma 2;
d) qualità
dei processi informatici e dei relativi prodotti, sulla base di standard
riconosciuti a livello internazionale.
4. La procedura
di certificazione di cui al comma 1 può essere svolta anche da un
certificatore operante sulla base di licenza o autorizzazione rilasciata
da altro Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo,
sulla base di equivalenti requisiti.
Articolo 28
(R)
Obblighi dell'utente
e del certificatore
1. Chiunque
intenda utilizzare un sistema di chiavi asimmetriche o della firma digitale,
è tenuto ad adottare tutte le misure organizzative e tecniche idonee
ad evitare danno ad altri.
2. Il certificatore
è tenuto a:
a) identificare
con certezza la persona che fa richiesta della certificazione;
b) rilasciare
e rendere pubblico il certificato avente le caratteristiche fissate con
il decreto di cui all'articolo 8, comma 2;
c) specificare,
su richiesta dell'istante, e con il consenso del terzo interessato, la
sussistenza dei poteri di rappresentanza o di altri titoli relativi all'attività
professionale o a cariche rivestite;
d) attenersi
alle regole tecniche di cui all'articolo 8, comma 2;
e) informare
i richiedenti, in modo compiuto e chiaro, sulla procedura di certificazione
e sui necessari requisiti tecnici per accedervi;
f) attenersi
alle misure minime di sicurezza per il trattamento dei dati personali,emanate
ai sensi dell'articolo 15, comma 2 della legge 31 dicembre 1996, n. 675;
g) non rendersi
depositario di chiavi private;
h) procedere
tempestivamente alla revoca od alla sospensione del certificato in caso
di richiesta da parte del titolare o del terzo dal quale derivino i poteri
di quest'ultimo, di perdita del possesso della chiave, di provvedimento
dell'autorità, di acquisizione della conoscenza di cause limitative
della capacità del titolare, di sospetti abusi o falsificazioni;
i) dare immediata
pubblicazione della revoca e della sospensione della coppia di chiavi asimmetriche;
l) dare immediata
comunicazione all'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione
ed agli utenti, con un preavviso di almeno sei mesi, della cessazione dell'attività
e della conseguente rilevazione della documentazione da parte di altro
certificatore o del suo annullamento.
Articolo 29
(R)
Chiavi di
cifratura della pubblica amministrazione
1. Le pubbliche
amministrazioni provvedono autonomamente, con riferimento al proprio ordinamento,
alla generazione, alla conservazione, alla certificazione ed all'utilizzo
delle chiavi pubbliche di competenza.
2. Con il
decreto di cui all'articolo 8 sono disciplinate le modalità di formazione,
di pubblicità, di conservazione, certificazione e di utilizzo delle
chiavi pubbliche delle pubbliche amministrazioni.
3. Le chiavi
pubbliche dei pubblici ufficiali non appartenenti alla pubblica amministrazione
sono certificate e pubblicate autonomamente in conformità alle leggi
ed ai regolamenti che definiscono l'uso delle firme autografe nell'ambito
dei rispettivi ordinamenti giuridici.
4. Le chiavi
pubbliche di ordini ed albi professionali legalmente riconosciuti e dei
loro legali rappresentanti sono certificate e pubblicate a cura del Ministro
di grazia e giustizia o suoi delegati.
SEZIONE VI
LEGALIZZAZIONE
DI FIRME E DI FOTOGRAFIE
Articolo 30
(L)
Modalità
per la legalizzazione di firme
1. Nelle legalizzazioni
devono essere indicati il nome e il cognome di colui la cui firma si legalizza.
Il pubblico ufficiale legalizzante deve indicare la data e il luogo della
legalizzazione, il proprio nome e cognome, la qualifica rivestita, nonché
apporre la propria firma per esteso ed il timbro dell'ufficio.
Articolo 31
(L)
Atti non soggetti
a legalizzazione
1. Salvo quanto
previsto negli articoli 32 e 33, non sono soggette a legalizzazione le
firme apposte da pubblici funzionari o pubblici ufficiali su atti, certificati,
copie ed estratti dai medesimi rilasciati. Il funzionario o pubblico ufficiale
deve indicare la data e il luogo del rilascio, il proprio nome e cognome,
la qualifica rivestita, nonché apporre la propria firma per esteso
ed il timbro dell'ufficio.
Articolo 32
(L)
Legalizzazione
di firme di capi di scuole parificate o legalmente riconosciute
1. Le firme
dei capi delle scuole parificate o legalmente riconosciute sui diplomi
originali o sui certificati di studio da prodursi ad uffici pubblici fuori
della provincia in cui ha sede la scuola sono legalizzate dal provveditore
agli studi.
Articolo 33
(L)
Legalizzazione
di firme di atti da e per l'estero
1. Le firme
sugli atti e documenti formati nello Stato e da valere all'estero davanti
ad autorità estere sono, ove da queste richiesto, legalizzate a
cura dei competenti organi, centrali o periferici, del Ministero competente,
o di altri organi e autorità delegati dallo stesso.
2. Le firme
sugli atti e documenti formati all'estero da autorità estere e da
valere nello Stato sono legalizzate dalle rappresentanze diplomatiche o
consolari italiane all'estero. Le firme apposte su atti e documenti dai
competenti organi delle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane
o dai funzionari da loro delegati non sono soggette a legalizzazione. Si
osserva l'articolo 31.
3. Agli atti
e documenti indicati nel comma precedente, redatti in lingua straniera,
deve essere allegata una traduzione in lingua italiana certificata conforme
al testo straniero dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare,
ovvero da un traduttore ufficiale.
4. Le firme
sugli atti e documenti formati nello Stato e da valere nello Stato, rilasciati
da una rappresentanza diplomatica o consolare estera residente nello Stato,
sono legalizzate a cura delle prefetture.
5. Sono fatte
salve le esenzioni dall'obbligo della legalizzazione e della traduzione
stabilite da leggi o da accordi internazionali.
Articolo 34
(L)
Legalizzazione
di fotografie
1. Le amministrazioni
competenti per il rilascio di documenti personali sono tenute a legalizzare
le prescritte fotografie presentate personalmente dall'interessato. Su
richiesta di quest'ultimo le fotografie possono essere, altresì,
legalizzate dal dipendente incaricato dal Sindaco.
2. La legalizzazione
delle fotografie prescritte per il rilascio dei documenti personali non
è soggetta all'obbligo del pagamento dell'imposta di bollo.
SEZIONE VII
DOCUMENTI
DI RICONOSCIMENTO E DI IDENTITA'
Articolo 35
(L -R)
Documenti
di identità e di riconoscimento
1. In tutti
i casi in cui nel presente testo unico viene richiesto un documento di
identità, esso può sempre essere sostituito dal documento
di riconoscimento equipollente ai sensi del comma 2. (R)
2. Sono equipollenti
alla carta di identità il passaporto, la patente di guida, la patente
nautica, il libretto di pensione, il patentino di abilitazione alla conduzione
di impianti termici, il porto d'armi, le tessere di riconoscimento, purché
munite di fotografia e di timbro o di altra segnatura equivalente, rilasciate
da un'amministrazione dello Stato. (R)
3. Nei documenti
d'identità e di riconoscimento non è necessaria l'indicazione
o l'attestazione dello stato civile, salvo specifica istanza del richiedente.
(L)
Articolo 36
(L)
Carta d'identità
e documenti elettronici
1. Le caratteristiche
e le modalità per il rilascio della carta d'identità elettronica
e del documento d'identità elettronico sono definite con decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro dell'interno,
di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, sentito il Garante
per la protezione dei dati personali.
2. La carta
d'identità elettronica e l'analogo documento, rilasciato a seguito
della denuncia di nascita e prima del compimento del quindicesimo anno,
devono contenere:
a) i dati
identificativi della persona;
b) il codice
fiscale;
3. La carta
d'identità e il documento elettronico possono contenere:
a) l'indicazione
del gruppo sanguigno;
b) le opzioni
di carattere sanitario previste dalla legge;
c) i dati
biometrici indicati col decreto di cui al comma 1, con esclusione, in ogni
caso, del DNA;
d) tutti gli
altri dati utili al fine di razionalizzare e semplificare l'azione amministrativa
e i servizi resi al cittadino, anche per mezzo dei portali, nel rispetto
della normativa in materia di riservatezza;
e) le procedure
informatiche e le informazioni che possono o debbono essere conosciute
dalla pubblica amministrazione e da altri soggetti ivi compresa la chiave
biometrica, occorrenti per la firma digitale.
4. La carta
d'identità elettronica può altresì essere utilizzata
per il trasferimento elettronico dei pagamenti tra soggetti privati e pubbliche
amministrazioni.
5. Con decreto
del Ministro dell'interno, sentiti l'Autorità per l'informatica
nella pubblica amministrazione, il Garante per la protezione dei dati personali
e la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono dettate le
regole tecniche e di sicurezza relative alle tecnologie e ai materiali
utilizzati per la produzione delle carte di identità e dei documenti
di riconoscimento di cui al presente articolo. Le predette regole sono
adeguate con cadenza almeno biennale in relazione alle esigenze dettate
dall'evoluzione delle conoscenze scientifiche e tecnologiche.
6. Nel rispetto
della disciplina generale fissata dai decreti di cui al presente articolo
e delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali,
le pubbliche amministrazioni, nell'ambito dei rispettivi ordinamenti, possono
sperimentare modalità di utilizzazione dei documenti di cui al presente
articolo per l'erogazione di ulteriori servizi o utilità.
7. La carta
di identità, ancorché su supporto cartaceo, può essere
rinnovata a decorrere dal centottantesimo giorno precedente la scadenza.
SEZIONE VIII
REGIME FISCALE
Articolo 37
(L)
Esenzioni
fiscali
1. Le dichiarazioni
sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 sono esenti dall'imposta di bollo.
2. L'imposta
di bollo non è dovuta quando per le leggi vigenti sia esente da
bollo l'atto sostituito ovvero quello nel quale è apposta la firma
da legalizzare.
CAPO III
SEMPLIFICAZIONE
DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
SEZIONE I
ISTANZE E
DICHIARAZIONI DA PRESENTARE ALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Articolo 38
(L-R)
Modalità
di invio e sottoscrizione delle istanze
1. Tutte le
istanze e le dichiarazioni da presentare alla pubblica amministrazione
o ai gestori o esercenti di pubblici servizi possono essere inviate anche
per fax e via telematica. (L)
2. Le istanze
e le dichiarazioni inviate per via telematica sono valide se sottoscritte
mediante la firma digitale o quando il sottoscrittore è identificato
dal sistema informatico con l'uso della carta di identità elettronica.
(R)
3. Le istanze
e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà da produrre
agli organi della amministrazione pubblica o ai gestori o esercenti di
pubblici servizi sono sottoscritte dall'interessato in presenza del dipendente
addetto ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica
non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.
La copia fotostatica del documento è inserita nel fascicolo. Le
istanze e la copia fotostatica del documento di identità possono
essere inviate per via telematica; nei procedimenti di aggiudicazione di
contratti pubblici, detta facoltà è consentita nei limiti
stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 15, comma 2 della legge 15
marzo 1997, n.59. (L)
Articolo 39
(L)
Domande per
la partecipazione a concorsi pubblici
1. La sottoscrizione
delle domande per la partecipazione a selezioni per l'assunzione, a qualsiasi
titolo, in tutte le pubbliche amministrazioni, nonché ad esami per
il conseguimento di abilitazioni, diplomi o titoli culturali non è
soggetta ad autenticazione.
SEZIONE II
CERTIFICATI
Articolo 40
(L)
Certificazioni
contestuali
1. Le certificazioni
da rilasciarsi da uno stesso ufficio in ordine a stati, qualità
personali e fatti, concernenti la stessa persona, nell'ambito del medesimo
procedimento, sono contenute in un unico documento.
Articolo 41
(L)
Validità
dei certificati
1. I certificati
rilasciati dalle pubbliche amministrazioni attestanti stati, qualità
personali e fatti non soggetti a modificazioni hanno validità illimitata.
Le restanti certificazioni hanno validità di sei mesi dalla data
di rilascio se disposizioni di legge o regolamentari non prevedono una
validità superiore.
2. I certificati
anagrafici, le certificazioni dello stato civile, gli estratti e le copie
integrali degli atti di stato civile sono ammessi dalle pubbliche amministrazioni
nonché dai gestori o esercenti di pubblici servizi anche oltre i
termini di validità nel caso in cui l'interessato dichiari, in fondo
al documento, che le informazioni contenute nel certificato stesso non
hanno subìto variazioni dalla data di rilascio. Il procedimento
per il quale gli atti certificativi sono richiesti deve avere comunque
corso, una volta acquisita la dichiarazione dell'interessato. Resta ferma
la facoltà di verificare la veridicità e la autenticità
delle attestazioni prodotte. In caso di falsa dichiarazione si applicano
le disposizioni di cui all'articolo 76.
Articolo 42
(R)
Certificati
di abilitazione
1. Tutti i
titoli di abilitazione rilasciati al termine di corsi di formazione o di
procedimenti autorizzatori all'esercizio di determinate attività,
ancorché definiti "certificato", sono denominati rispettivamente
"diploma" o "patentino".
SEZIONE III
ACQUISIZIONE
DIRETTA DI DOCUMENTI
Articolo 43
(L-R)
Accertamenti
d'ufficio
1. Le amministrazioni
pubbliche e i gestori di pubblici servizi non possono richiedere atti o
certificati concernenti stati, qualità personali e fatti che risultino
elencati all'art. 46, che siano attestati in documenti già in loro
possesso o che comunque esse stesse siano tenute a certificare. In luogo
di tali atti o certificati i soggetti indicati nel presente comma sono
tenuti ad acquisire d'ufficio le relative informazioni, previa indicazione,
da parte dell'interessato, dell'amministrazione competente e degli elementi
indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti,
ovvero ad accettare la dichiarazione sostitutiva prodotta dall'interessato.
(R)
2. Fermo restando
il divieto di accesso a dati diversi da quelli di cui è necessario
acquisire la certezza o verificare l'esattezza, si considera operata per
finalità di rilevante interesse pubblico, ai fini di quanto previsto
dal decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 135, la consultazione diretta,
da parte di una pubblica amministrazione o di un gestore di pubblico servizio,
degli archivi dell'amministrazione certificante, finalizzata all'accertamento
d'ufficio di stati, qualità e fatti ovvero al controllo sulle dichiarazioni
sostitutive presentate dai cittadini. Per l'accesso diretto ai propri archivi
l'amministrazione certificante rilascia all'amministrazione procedente
apposita autorizzazione in cui vengono indicati i limiti e le condizioni
di accesso volti ad assicurare la riservatezza dei dati personali ai sensi
della normativa vigente. (L)
3. Quando
l'amministrazione procedente opera l'acquisizione d'ufficio ai sensi del
precedente comma, può procedere anche per fax e via telematica.
(R)
4. Al fine
di agevolare l'acquisizione d'ufficio di informazioni e dati relativi a
stati, qualità personali e fatti, contenuti in albi, elenchi o pubblici
registri, le amministrazioni certificanti sono tenute a consentire alle
amministrazioni procedenti, senza oneri, la consultazione per via telematica
dei loro archivi informatici, nel rispetto della riservatezza dei dati
personali. (R)
5. In tutti
i casi in cui l'amministrazione procedente acquisisce direttamente informazioni
relative a stati, qualità personali e fatti presso l'amministrazione
competente per la loro certificazione, il rilascio e l'acquisizione del
certificato non sono necessari e le suddette informazioni sono acquisite,
senza oneri, con qualunque mezzo idoneo ad assicurare la certezza della
loro fonte di provenienza. (R)
6. I documenti
trasmessi da chiunque ad una pubblica amministrazione tramite fax, o con
altro mezzo telematico o informatico idoneo ad accertarne la fonte di provenienza,
soddisfano il requisito della forma scritta e la loro trasmissione non
deve essere seguita da quella del documento originale. (R)
Articolo 44
(R)
Acquisizione
di estratti degli atti dello stato civile
1. Gli estratti
degli atti di stato civile sono richiesti esclusivamente per i procedimenti
che riguardano il cambiamento di stato civile e, ove formati o tenuti dagli
uffici dello stato civile in Italia o dalle autorità consolari italiane
all'estero, vengono acquisiti d'ufficio.
2. Al di fuori
delle ipotesi di cui al comma l le amministrazioni possono provvedere all'acquisizione
d'ufficio degli estratti solo quando ciò sia indispensabile.
SEZIONE IV
ESIBIZIONE
DI DOCUMENTO
Articolo 45
(L-R)
Documentazione
mediante esibizione
1. I dati
relativi a cognome, nome, luogo e data di nascita, la cittadinanza, lo
stato civile e la residenza attestati in documenti di identità o
di riconoscimento in corso di validità, possono essere comprovati
mediante esibizione dei documenti medesimi. È fatto divieto alle
amministrazioni pubbliche ed ai gestori o esercenti di pubblici servizi,
nel caso in cui all'atto della presentazione dell'istanza sia richiesta
l'esibizione di un documento di identità o di riconoscimento, di
richiedere certificati attestanti stati o fatti contenuti nel documento
esibito. È, comunque, fatta salva per le amministrazioni pubbliche
ed i gestori e gli esercenti di pubblici servizi la facoltà di verificare,
nel corso del procedimento, la veridicità e l'autenticità
dei dati contenuti nel documento di identità o di riconoscimento.
(L)
2. Nei casi
in cui l'amministrazione procedente acquisisce informazioni relative a
stati, qualità personali e fatti attraverso l'esibizione da parte
dell'interessato di un documento di identità o di riconoscimento
in corso di validità, la registrazione dei dati avviene attraverso
l'acquisizione della copia fotostatica non autenticata del documento stesso.
(R)
3. Qualora
l'interessato sia in possesso di un documento di identità o di riconoscimento
non in corso di validità, gli stati, le qualità personali
e i fatti in esso contenuti possono essere comprovati mediante esibizione
dello stesso, purché l'interessato dichiari, in calce alla fotocopia
del documento, che i dati contenuti nel documento non hanno subito variazioni
dalla data del rilascio. (R)
SEZIONE V
NORME IN MATERIA
DI DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE
Articolo 46
(R)
Dichiarazioni
sostitutive di certificazioni
1. Sono comprovati
con dichiarazioni, anche contestuali all'istanza, sottoscritte dall'interessato
e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni i seguenti stati,
qualità personali e fatti:
a) data e
il luogo di nascita;
b) residenza;
c) cittadinanza;
d) godimento
dei diritti civili e politici;
e) stato di
celibe, coniugato, vedovo o stato libero;
f) stato di
famiglia;
g) esistenza
in vita;
h) nascita
del figlio, decesso del coniuge, dell'ascendente o discendente;
i) iscrizione
in albi, registri o elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni;
l) appartenenza
a ordini professionali;
m) titolo
di studio, esami sostenuti;
n) qualifica
professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di
formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica;
o) situazione
reddituale o economica anche ai fini della concessione dei benefici di
qualsiasi tipo previsti da leggi speciali;
p) assolvimento
di specifici obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare corrisposto;
q) possesso
e numero del codice fiscale, della partita IVA e di qualsiasi dato presente
nell'archivio dell'anagrafe tributaria;
r) stato di
disoccupazione;
s) qualità
di pensionato e categoria di pensione;
t) qualità
di studente;
u) qualità
di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di
curatore e simili;
v) iscrizione
presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo;
z) tutte le
situazioni relative all'adempimento degli obblighi militari, ivi comprese
quelle attestate nel foglio matricolare dello stato di servizio;
aa) di non
aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti
che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili
e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai
sensi della vigente normativa;
bb) di non
essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
cc) qualità
di vivenza a carico;
dd) tutti
i dati a diretta conoscenza dell'interessato contenuti nei registri dello
stato civile;
ee) di non
trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato
domanda di concordato.
(R)
Articolo 47
(R)
Dichiarazioni
sostitutive dell'atto di notorietà
1. L'atto
di notorietà concernente stati, qualità personali o fatti
che siano a diretta conoscenza dell'interessato è sostituito da
dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle
modalità di cui all'articolo 38. (R)
2. La dichiarazione
resa nell'interesse proprio del dichiarante può riguardare anche
stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui
egli abbia diretta conoscenza. (R)
3. Fatte salve
le eccezioni espressamente previste per legge, nei rapporti con la pubblica
amministrazione e con i concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati,
le qualità personali e i fatti non espressamente indicati nell'articolo
46 sono comprovati dall'interessato mediante la dichiarazione sostitutiva
di atto di notorietà. (R)
4. Salvo il
caso in cui la legge preveda espressamente che la denuncia all'Autorità
di Polizia Giudiziaria è presupposto necessario per attivare il
procedimento amministrativo di rilascio del duplicato di documenti di riconoscimento
o comunque attestanti stati e qualità personali dell'interessato,
lo smarrimento dei documenti medesimi è comprovato da chi ne richiede
il duplicato mediante dichiarazione sostitutiva. (R)
Articolo 48
(R)
Disposizioni
generali in materia di dichiarazioni sostitutive
1. Le dichiarazioni
sostitutive hanno la stessa validità temporale degli atti che sostituiscono.
2. Le singole
amministrazioni predispongono i moduli necessari per la redazione delle
dichiarazioni sostitutive, che gli interessati hanno facoltà di
utilizzare. Nei moduli per la presentazione delle dichiarazioni sostitutive
le amministrazioni inseriscono il richiamo alle sanzioni penali previste
dall'articolo 76, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni
mendaci ivi indicate. Il modulo contiene anche l'informativa di cui all'articolo
10 della legge 31 dicembre 1996, n. 675.
3. In tutti
i casi in cui sono ammesse le dichiarazioni sostitutive, le singole amministrazioni
inseriscono la relativa formula nei moduli per le istanze.
Articolo 49
(R)
Limiti di
utilizzo delle misure di semplificazione
1. I certificati
medici, sanitari, veterinari, di origine, di conformità CE, di marchi
o brevetti non possono essere sostituiti da altro documento, salvo diverse
disposizioni della normativa di settore.
2. Tutti i
certificati medici e sanitari richiesti dalle istituzioni scolastiche ai
fini della pratica non agonistica di attività sportive da parte
dei propri alunni sono sostituiti con un unico certificato di idoneità
alla pratica non agonistica di attività sportive rilasciato dal
medico di base con validità per l'intero anno scolastico.
CAPO IV
SISTEMA DI
GESTIONE INFORMATICA DEI DOCUMENTI
SEZIONE I
DISPOSIZIONI
SULLA GESTIONE INFORMATICA DEI DOCUMENTI
Articolo 50
(R)
Attuazione
dei sistemi
1. Le pubbliche
amministrazioni provvedono ad introdurre nei piani di sviluppo dei sistemi
informativi automatizzati progetti per la realizzazione di sistemi di protocollo
informatico in attuazione delle disposizioni del presente testo unico.
2. Le pubbliche
amministrazioni predispongono appositi progetti esecutivi per la sostituzione
dei registri di protocollo cartacei con sistemi informatici conformi alle
disposizioni del presente testo unico.
3. Le pubbliche
amministrazioni provvedono entro il 1° gennaio 2004 a realizzare o
revisionare sistemi informativi automatizzati finalizzati alla gestione
del protocollo informatico e dei procedimenti amministrativi in conformità
alle disposizioni del presente testo unico ed alle disposizioni di legge
sulla tutela della riservatezza dei dati personali, nonché dell'articolo
15, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59 e dei relativi regolamenti
di attuazione.
4. Ciascuna
amministrazione individua, nell'ambito del proprio ordinamento, gli uffici
da considerare ai fini della gestione unica o coordinata dei documenti
per grandi aree organizzative omogenee, assicurando criteri uniformi di
classificazione e archiviazione, nonché di comunicazione interna
tra le aree stesse.
5. Le amministrazioni
centrali dello Stato provvedono alla gestione informatica dei documenti
presso gli uffici di registrazione di protocollo già esistenti alla
data di entrata in vigore del presente testo unico presso le direzioni
generali e le grandi ripartizioni che a queste corrispondono, i dipartimenti,
gli uffici centrali di bilancio, le segreterie di gabinetto.
Articolo 51(R)
Sviluppo dei
sistemi informativi delle pubbliche amministrazioni
1. Le pubbliche
amministrazioni adottano un piano di sviluppo dei sistemi informativi automatizzati
in attuazione delle disposizioni del presente testo unico e secondo le
norme tecniche definite dall'Autorità per l'informatica della pubblica
amministrazione.
2. Le pubbliche
amministrazioni provvedono a realizzare o revisionare sistemi informativi
finalizzati alla totale automazione delle fasi di produzione, gestione,
diffusione ed utilizzazione dei propri dati, documenti, procedimenti ed
atti in conformità alle disposizioni del presente testo unico ed
alle disposizioni di legge sulla tutela della riservatezza dei dati personali.
3. Le pubbliche
amministrazioni valutano in termini di rapporto tra costi e benefìci
il recupero su supporto informatico dei documenti e degli atti cartacei
dei quali sia obbligatoria o opportuna la conservazione e provvedono alla
predisposizione dei conseguenti piani di sostituzione degli archivi cartacei
con archivi informatici.
Articolo 52
(R)
Il sistema
di gestione informatica dei documenti
1. Il sistema
di gestione informatica dei documenti, in forma abbreviata "sistema" deve:
a) garantire
la sicurezza e l'integrità del sistema;
b) garantire
la corretta e puntuale registrazione di protocollo dei documenti in entrata
e in uscita;
c) fornire
informazioni sul collegamento esistente tra ciascun documento ricevuto
dall'amministrazione e i documenti dalla stessa formati nell'adozione dei
provvedimenti finali;
d) consentire
il reperimento delle informazioni riguardanti i documenti registrati;
e) consentire,
in condizioni di sicurezza, l'accesso alle informazioni del sistema da
parte dei soggetti interessati, nel rispetto delle disposizioni in materia
di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei
dati personali;
f) garantire
la corretta organizzazione dei documenti nell'ambito del sistema di classificazione
d'archivio adottato.
Articolo 53
(R)
Registrazione
di protocollo
1. La registrazione
di protocollo per ogni documento ricevuto o spedito dalle pubbliche amministrazioni
è effettuata mediante la memorizzazione delle seguenti informazioni:
a) numero
di protocollo del documento generato automaticamente dal sistema e registrato
in forma non modificabile;
b) data di
registrazione di protocollo assegnata automaticamente dal sistema e registrata
in forma non modificabile;
c) mittente
per i documenti ricevuti o, in alternativa, il destinatario o i destinatari
per i documenti spediti, registrati in forma non modificabile;
d) oggetto
del documento, registrato in forma non modificabile;
e) data e
protocollo del documento ricevuto, se disponibili;
f) l'impronta
del documento informatico, se trasmesso per via telematica, costituita
dalla sequenza di simboli binari in grado di identificarne univocamente
il contenuto, registrata in forma non modificabile.
2. Il sistema
deve consentire la produzione del registro giornaliero di protocollo, costituito
dall'elenco delle informazioni inserite con l'operazione di registrazione
di protocollo nell'arco di uno stesso giorno.
3. L'assegnazione
delle informazioni nelle operazioni di registrazione di protocollo è
effettuata dal sistema in unica soluzione, con esclusione di interventi
intermedi, anche indiretti, da parte dell'operatore, garantendo la completezza
dell'intera operazione di modifica o registrazione dei dati.
4. Con decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dell'Autorità
per l'informatica nella pubblica amministrazione di concerto con il Ministro
per la funzione pubblica, sono specificate le regole tecniche, i criteri
e le specifiche delle informazioni previste nelle operazioni di registrazione
di protocollo.
5. Sono oggetto
di registrazione obbligatoria i documenti ricevuti e spediti dall'amministrazione
e tutti i documenti informatici. Ne sono esclusi le gazzette ufficiali,
i bollettini ufficiali e i notiziari della pubblica amministrazione, le
note di ricezione delle circolari e altre disposizioni, i materiali statistici,
gli atti preparatori interni, i giornali, le riviste, i libri, i materiali
pubblicitari, gli inviti a manifestazioni e tutti i documenti già
soggetti a registrazione particolare dell'amministrazione.
Articolo 54
(R)
Informazioni
annullate o modificate
1. Le informazioni
non modificabili di cui all'articolo 53 lett. a), b), c), d), e) e f) sono
annullabili con la procedura di cui al presente articolo. Le informazioni
annullate devono rimanere memorizzate nella base di dati per essere sottoposte
alle elaborazioni previste dalla procedura.
2. La procedura
per indicare l'annullamento riporta, secondo i casi, una dicitura o un
segno in posizione sempre visibile e tale, comunque, da consentire la lettura
di tutte le informazioni originarie unitamente alla data, all'identificativo
dell'operatore ed agli estremi del provvedimento d'autorizzazione.
Articolo 55
(R)
Segnatura
di protocollo
1. La segnatura
di protocollo è l'apposizione o l'associazione all'originale del
documento, in forma permanente non modificabile, delle informazioni riguardanti
il documento stesso. Essa consente di individuare ciascun documento in
modo inequivocabile. Le informazioni minime previste sono:
a) il progressivo
di protocollo, secondo il formato disciplinato all'articolo 57;
b) la data
di protocollo;
c) l'identificazione
in forma sintetica dell'amministrazione o dell'area organizzativa individuata
ai sensi dell'articolo 50, comma 4.
2. L'operazione
di segnatura di protocollo va effettuata contemporaneamente all'operazione
di registrazione di protocollo.
3. L'operazione
di segnatura di protocollo può includere il codice identificativo
dell'ufficio cui il documento e' assegnato o il codice dell'ufficio che
ha prodotto il documento, l'indice di classificazione del documento e ogni
altra informazione utile o necessaria, qualora tali informazioni siano
disponibili già al momento della registrazione di protocollo.
4. Quando
il documento è indirizzato ad altre amministrazioni ed è
formato e trasmesso con strumenti informatici, la segnatura di protocollo
può includere tutte le informazioni di registrazione del documento.
L'amministrazione che riceve il documento informatico può utilizzare
tali informazioni per automatizzare le operazioni di registrazione di protocollo
del documento ricevuto.
5. Con Decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dell'Autorità
per l'informatica nella pubblica Amministrazione di concerto con il Ministro
per la funzione pubblica, sono stabiliti il formato e la struttura delle
informazioni associate al documento informatico ai sensi del comma 4.
Articolo 56
(R)
Operazioni
ed informazioni minime del sistema di gestione informatica dei documenti
1. Le operazioni
di registrazione indicate all'articolo 53 e le operazioni di segnatura
di protocollo di cui all'articolo 55 nonché le operazioni di classificazione
costituiscono operazioni necessarie e sufficienti per la tenuta del sistema
di gestione informatica dei documenti da parte delle pubbliche amministrazioni.
Articolo 57
(R)
Numero di
protocollo
1. Il numero
di protocollo è progressivo e costituito da almeno sette cifre numeriche.
La numerazione è rinnovata ogni anno solare.
SEZIONE SECONDA
ACCESSO AI
DOCUMENTI E ALLE INFORMAZIONI DEL SISTEMA
Articolo 58
(R)
Funzioni di
accesso ai documenti e alle informazioni del sistema
1. L'accesso
al sistema da parte degli utenti appartenenti all'Amministrazione, nonché
la ricerca, la visualizzazione e la stampa di tutte le informazioni relative
alla gestione dei documenti sono disciplinati dai criteri di abilitazione
stabiliti dal responsabile della tenuta del servizio di cui all'articolo
61.
2. La ricerca
delle informazioni del sistema è effettuata secondo criteri di selezione
basati su tutti i tipi di informazioni registrate. I criteri di selezione
possono essere costituiti da espressioni semplici o da combinazioni di
espressioni legate tra loro per mezzo di operatori logici. Per le informazioni
costituite da testi deve essere possibile la specificazione delle condizioni
di ricerca sulle singole parole o parti di parole contenute nel testo.
3. Il sistema
deve offrire la possibilità di elaborazioni statistiche sulle informazioni
registrate allo scopo di favorire le attività di controllo.
Articolo 59
(R)
Accesso esterno
1. Per l'esercizio
del diritto di accesso ai documenti amministrativi, possono essere utilizzate
tutte le informazioni del sistema di gestione informatica dei documenti
anche mediante l'impiego di procedure applicative operanti al di fuori
del sistema e strumenti che consentono l'acquisizione diretta delle informazioni
da parte dell'interessato.
2. A tal fine
le pubbliche amministrazioni determinano, nel rispetto delle disposizioni
di legge sulla tutela della riservatezza dei dati personali, e nell'ambito
delle misure organizzative volte ad assicurare il diritto di accesso ai
documenti amministrativi i criteri tecnici ed organizzativi per l'impiego,
anche per via telematica, del sistema di gestione informatica dei documenti
per il reperimento, la visualizzazione e la stampa delle informazioni e
dei documenti.
3. Nel caso
di accesso effettuato mediante strumenti che consentono l'acquisizione
diretta delle informazioni e dei documenti da parte dell'interessato, le
misure organizzative e le norme tecniche indicate al comma 2 determinano,
altresì, le modalità di identificazione del soggetto anche
mediante l'impiego di strumenti informatici per la firma digitale del documento
informatico, come disciplinati dal presente testo unico.
4. Nel caso
di accesso effettuato da soggetti non appartenenti alla pubblica amministrazione
possono utilizzarsi le funzioni di ricerca e di visualizzazione delle informazioni
e dei documenti messe a disposizione - anche per via telematica - attraverso
gli uffici relazioni col pubblico.
Articolo 60
(R)
Accesso effettuato
dalle pubbliche amministrazioni
1. Le pubbliche
amministrazioni che, mediante proprie applicazioni informatiche, accedono
al sistema di gestione informatica dei documenti delle grandi aree organizzative
omogenee di cui al comma 4 dell'articolo 50, adottano le modalità
di interconnessione stabilite nell'ambito delle norme e dei criteri tecnici
emanati per la realizzazione della rete unitaria delle pubbliche amministrazioni.
2. Le pubbliche
amministrazioni che accedono ai sistemi di gestione informatica dei documenti
attraverso la rete unitaria delle pubbliche amministrazioni utilizzano
funzioni minime e comuni di accesso per ottenere le seguenti informazioni:
a) numero
e data di registrazione di protocollo dei documenti, ottenuti attraverso
l'indicazione alternativa o congiunta dell'oggetto, della data di spedizione,
del mittente, del destinatario;
b) numero
e data di registrazione di protocollo del documento ricevuto, ottenuti
attraverso l'indicazione della data e del numero di protocollo attribuiti
dall'amministrazione al documento spedito.
3. Ai fini
del presente articolo, le pubbliche amministrazioni provvedono autonomamente,
sulla base delle indicazioni fornite dall'Autorità per l'informatica
nella pubblica amministrazione, alla determinazione dei criteri tecnici
ed organizzativi per l'accesso ai documenti e alle informazioni del sistema
di gestione informatica dei documenti.
SEZIONE TERZA
TENUTA E CONSERVAZIONE
DEL SISTEMA DI GESTIONE DEI DOCUMENTI
Articolo 61
(R)
Servizio per
la gestione informatica dei documenti dei flussi
documentali
e degli archivi
1. Ciascuna
amministrazione istituisce un servizio per la tenuta del protocollo informatico,
della gestione dei flussi documentali e degli archivi in ciascuna delle
grandi aree organizzative omogenee individuate ai sensi dell'articolo 50.
Il servizio è posto alle dirette dipendenze della stessa area organizzativa
omogenea.
2. Al servizio
è preposto un dirigente ovvero un funzionario, comunque in possesso
di idonei requisiti professionali o di professionalità tecnico archivistica
acquisita a seguito di processi di formazione definiti secondo le procedure
prescritte dalla disciplina vigente.
3. Il servizio
svolge i seguenti compiti:
a) attribuisce
il livello di autorizzazione per l'accesso alle funzioni della procedura,
distinguendo tra abilitazioni alla consultazione e abilitazioni all'inserimento
e alla modifica delle informazioni;
b) garantisce
che le operazioni di registrazione e di segnatura di protocollo si svolgano
nel rispetto delle disposizioni del presente testo unico;
c) garantisce
la corretta produzione e la conservazione del registro giornaliero di protocollo
di cui all'articolo 53;
d) cura che
le funzionalità del sistema in caso di guasti o anomalie siano ripristinate
entro ventiquattro ore dal blocco delle attività e, comunque, nel
più breve tempo possibile;
e) conserva
le copie di cui agli articoli 62 e 63, in luoghi sicuri differenti;
f) garantisce
il buon funzionamento degli strumenti e dell'organizzazione delle attività
di registrazione di protocollo, di gestione dei documenti e dei flussi
documentali, incluse le funzionalità di accesso di cui agli articoli
59e 60 e le attività di gestione degli archivi di cui agli articoli
67, 68 e 69;
g) autorizza
le operazioni di annullamento di cui all'articolo 54;
h) vigila
sull'osservanza delle disposizioni del presente testo unico da parte del
personale autorizzato e degli incaricati.
Articolo 62
(R)
Procedure
di salvataggio e conservazione delle informazioni del sistema
1. Il responsabile
per la tenuta del sistema di gestione informatica dei documenti dispone
per la corretta esecuzione delle operazioni di salvataggio dei dati su
supporto informatico rimovibile.
2. E' consentito
il trasferimento su supporto informatico rimovibile delle informazioni
di protocollo relative ai fascicoli che fanno riferimento a procedimenti
conclusi.
3. Le informazioni
trasferite sono sempre consultabili. A tal fine, il responsabile per la
tenuta del sistema di gestione informatica dei documenti dispone, in relazione
all'evoluzione delle conoscenze scientifiche e tecnologiche, con cadenza
almeno quinquennale, la riproduzione delle informazioni del protocollo
informatico su nuovi supporti informatici.
4. Le informazioni
relative alla gestione informatica dei documenti costituiscono parte integrante
del sistema di indicizzazione e di organizzazione dei documenti che sono
oggetto delle procedure di conservazione sostitutiva.
Articolo 63
(R)
Registro di
emergenza
1. Il responsabile
del servizio per la tenuta del protocollo informatico, della gestione dei
flussi documentali e degli archivi autorizza lo svolgimento anche manuale
delle operazioni di registrazione di protocollo su uno o più registri
di emergenza, ogni qualvolta per cause tecniche non sia possibile utilizzare
la normale procedura informatica. Sul registro di emergenza sono riportate
la causa, la data e l'ora di inizio dell'interruzione nonché la
data e l'ora del ripristino della funzionalità del sistema. (R)
2. Qualora
l'impossibilità di utilizzare la procedura informatica si prolunghi
oltre ventiquattro ore, per cause di eccezionale gravità, il responsabile
per la tenuta del protocollo può autorizzare l'uso del registro
di emergenza per periodi successivi di non più di una settimana.
Sul registro di emergenza vanno riportati gli estremi del provvedimento
di autorizzazione. (R)
3. Per ogni
giornata di registrazione di emergenza è riportato sul registro
di emergenza il numero totale di operazioni registrate manualmente. (R)
4. La sequenza
numerica utilizzata su un registro di emergenza, anche a seguito di successive
interruzioni, deve comunque garantire l'identificazione univoca dei documenti
registrati nell'ambito del sistema documentario dell'area organizzativa
omogenea. (R)
5. Le informazioni
relative ai documenti protocollati in emergenza sono inserite nel sistema
informatico, utilizzando un'apposita funzione di recupero dei dati, senza
ritardo al ripristino delle funzionalità del sistema. Durante la
fase di ripristino, a ciascun documento registrato in emergenza viene attribuito
un numero di protocollo del sistema informatico ordinario, che provvede
a mantenere stabilmente la correlazione con il numero utilizzato in emergenza.
(R)
SEZIONE QUARTA
SISTEMA DI
GESTIONE DEI FLUSSI DOCUMENTALI
Articolo 64(R)
Sistema di
gestione dei flussi documentali
1. Le pubbliche
amministrazioni provvedono in ordine alla gestione dei procedimenti amministrativi
mediante sistemi informativi automatizzati, valutando i relativi progetti
in termini di rapporto tra costi e benefici, sulla base delle indicazioni
fornite dall'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione.
2. I sistemi
per la gestione dei flussi documentali che includono i procedimenti amministrativi
di cui al comma 1 è finalizzata al miglioramento dei servizi e al
potenziamento dei supporti conoscitivi delle amministrazioni secondo i
criteri di economicità, di efficacia dell'azione amministrativa
e di pubblicità stabiliti dalla legge.
3. Il sistema
per la gestione dei flussi documentali include il sistema di gestione informatica
dei documenti.
4. Le amministrazioni
determinano autonomamente e in modo coordinato per le aree organizzative
omogenee, le modalità di attribuzione dei documenti ai fascicoli
che li contengono e ai relativi procedimenti, definendo adeguati piani
di classificazione d'archivio per tutti i documenti, compresi quelli non
soggetti a registrazione di protocollo.
Articolo 65
(R)
Requisiti
del sistema per la gestione dei flussi documentali
1. Oltre a
possedere i requisiti indicati all'articolo 52, il sistema per la gestione
dei flussi documentali deve :
a) fornire
informazioni sul legame esistente tra ciascun documento registrato, il
fascicolo ed il singolo procedimento cui esso è associato;
b) consentire
il rapido reperimento delle informazioni riguardanti i fascicoli, il procedimento
ed il relativo responsabile, nonché la gestione delle fasi del procedimento;
c) fornire
informazioni statistiche sull'attività dell'ufficio;
d) consentire
lo scambio di informazioni con sistemi per la gestione dei flussi documentali
di altre amministrazioni al fine di determinare lo stato e l'iter dei procedimenti
complessi.
Articolo 66
(R)
Specificazione
delle informazioni previste dal sistema di gestione dei flussi
documentali
1. Le regole
tecniche, i criteri e le specifiche delle informazioni previste, delle
operazioni di registrazione e del formato dei dati relativi ai sistemi
informatici per la gestione dei flussi documentali sono specificate con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dell'Autorità
per l'informatica nella pubblica amministrazione di concerto con il Ministro
della funzione pubblica.
SEZIONE QUINTA
DISPOSIZIONI
SUGLI ARCHIVI
Articolo 67
(R)
Trasferimento
dei documenti all'archivio di deposito
1. Almeno
una volta ogni anno il responsabile del servizio per la gestione dei flussi
documentali e degli archivi provvede a trasferire fascicoli e serie documentarie
relativi a procedimenti conclusi in un apposito archivio di deposito costituito
presso ciascuna amministrazione. (R)
2. Il trasferimento
deve essere attuato rispettando l'organizzazione che i fascicoli e le serie
avevano nell'archivio corrente. (R)
3. Il responsabile
del servizio per la gestione dei flussi documentali e degli archivi deve
formare e conservare un elenco dei fascicoli e delle serie trasferite nell'archivio
di deposito. (R)
Articolo 68
(R)
Disposizioni
per la conservazione degli archivi
1. Il servizio
per la gestione dei flussi documentali e degli archivi elabora ed aggiorna
il piano di conservazione degli archivi, integrato con il sistema di classificazione,
per la definizione dei criteri di organizzazione dell'archivio, di selezione
periodica e di conservazione permanente dei documenti, nel rispetto delle
vigenti disposizioni contenute in materia di tutela dei beni culturali
e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Dei documenti
prelevati dagli archivi deve essere tenuta traccia del movimento effettuato
e della richiesta di prelevamento.
3. Si applicano
in ogni caso, per l'archiviazione e la custodia dei documenti contenenti
dati personali, le disposizioni di legge sulla tutela della riservatezza
dei dati personali.
Articolo 69
(R)
Archivi storici
1. I documenti
selezionati per la conservazione permanente sono trasferiti contestualmente
agli strumenti che ne garantiscono l'accesso, negli Archivi di Stato competenti
per territorio o nella separata sezione di archivio secondo quanto previsto
dalle vigenti disposizioni in materia di tutela dei beni culturali.
SEZIONE SESTA
ATTUAZIONE
ED AGGIORNAMENTO DEI SISTEMI
Articolo 70
(R)
Aggiornamenti
del sistema
1. Le pubbliche
amministrazioni devono assicurare, per ogni aggiornamento del sistema,
il pieno recupero e la riutilizzazione delle informazioni acquisite con
le versioni precedenti.
CAPO V
CONTROLLI
Articolo 71
(R)
Modalità
dei controlli
1. Le amministrazioni
procedenti sono tenute ad effettuare idonei controlli, anche a campione,
e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità
delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47. (R)
2. I controlli
riguardanti dichiarazioni sostitutive di certificazione sono effettuati
dall'amministrazione procedente con le modalità di cui all'articolo
43 consultando direttamente gli archivi dell'amministrazione certificante
ovvero richiedendo alla medesima, anche attraverso strumenti informatici
o telematici, conferma scritta della corrispondenza di quanto dichiarato
con le risultanze dei registri da questa custoditi. (R)
3. Qualora
le dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47 presentino delle irregolarità
o delle omissioni rilevabili d'ufficio, non costituenti falsità,
il funzionario competente a ricevere la documentazione dà notizia
all'interessato di tale irregolarità. Questi è tenuto alla
regolarizzazione o al completamento della dichiarazione; in mancanza il
procedimento non ha seguito. (R)
4. Qualora
il controllo riguardi dichiarazioni sostitutive presentate ai privati che
vi consentono di cui all'articolo 2, l'amministrazione competente per il
rilascio della relativa certificazione, previa definizione di appositi
accordi, è tenuta a fornire, su richiesta del soggetto privato corredata
dal consenso del dichiarante, conferma scritta, anche attraverso l'uso
di strumenti informatici o telematici, della corrispondenza di quanto dichiarato
con le risultanze dei dati da essa custoditi. (R)
Articolo 72
(R)
Responsabilità
dei controlli
1. Ai fini
dei controlli di cui all'articolo 71 le amministrazione certificanti individuano
e rendono note le misure organizzative adottate per l'efficiente, efficace
e tempestiva esecuzione dei controlli medesimi e le modalità per
la loro esecuzione. (R)
2. La mancata
risposta alle richieste di controllo entro trenta giorni costituisce violazione
dei doveri d'ufficio. (R)
CAPO VI
SANZIONI
Articolo 73
(L)
Assenza di
responsabilità della pubblica amministrazione
1. Le pubbliche
amministrazioni e i loro dipendenti, salvi i casi di dolo o colpa grave,
sono esenti da ogni responsabilità per gli atti emanati, quando
l'emanazione sia conseguenza di false dichiarazioni o di documenti falsi
o contenenti dati non più rispondenti a verità, prodotti
dall'interessato o da terzi.
Articolo 74
(L-R)
Violazione
dei doveri d'ufficio
1. Costituisce
violazione dei doveri d'ufficio la mancata accettazione delle dichiarazioni
sostitutive di certificazione o di atto di notorietà rese a norma
delle disposizioni del presente testo unico. (L)
2. Costituiscono
altresì violazioni dei doveri d'ufficio:
a) la richiesta
di certificati o di atti di notorietà nei casi in cui, ai sensi
dell'articolo 43, ci sia l'obbligo del dipendente di accettare la dichiarazione
sostitutiva; (R)
b) il rifiuto
da parte del dipendente addetto di accettare l'attestazione di stati, qualità
personali e fatti mediante l'esibizione di un documento di riconoscimento;
(R)
c) la richiesta
e la produzione, da parte rispettivamente degli ufficiali di stato civile
e dei direttori sanitari, del certificato di assistenza al parto ai fini
della formazione dell'atto di nascita. (R)
Articolo 75
(R)
Decadenza
dai benefici
1. Fermo restando
quanto previsto dall'articolo 76, qualora dal controllo di cui all'articolo
71 emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il
dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento
emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.
Articolo 76
(L)
Norme penali
1. Chiunque
rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti
dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle
leggi speciali in materia.
2. L'esibizione
di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale
ad uso di atto falso.
3. Le dichiarazioni
sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese
per conto delle persone indicate nell'articolo 4, comma 2, sono considerate
come fatte a pubblico ufficiale.
4. Se i reati
indicati nei commi 1, 2 e 3 sono commessi per ottenere la nomina ad un
pubblico ufficio o l'autorizzazione all'esercizio di una professione o
arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare l'interdizione
temporanea dai pubblici uffici o dalla professione e arte.
CAPO VII
DISPOSIZIONI
FINALI
Articolo 77
(L-R)
Norme abrogate
1. Dalla data
di entrata in vigore del presente testo unico sono abrogati: la legge 4
gennaio 1968 n.15; l'articolo 2, comma 15, primo periodo della legge 24
dicembre 1993 n.537; l'articolo 2 commi 3, 4, 7, 9 e 10 e l'articolo 3
commi 1, 4, 5, e 11 come sostituito dall'articolo 2, comma 10 della legge
16 giugno 1998, n. 191, della legge 15 maggio 1997 n. 127; l'articolo 2,
comma 11 della citata legge 16 giugno 1998 n. 191; gli articoli 2 e 3 della
legge 24 novembre 2000, n.340; l'articolo 55, comma 3 della legge 21 novembre
2000, n.342. (L)
2. Sono altresì
abrogati: il D.P.R. 10 novembre 1997 n. 513; il D.P.R. 20 ottobre 1998
n. 403; il D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 428; i commi 2 e 3 dell'articolo
37 del D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223. (R)
Articolo 78
(L-R)
Norme che
rimangono in vigore
1. Dalla data
di entrata in vigore del presente testo unico restano comunque in vigore
:
a) le vigenti
disposizioni legislative e regolamentari in materia di trasmissione delle
dichiarazioni fiscali di cui al D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, al D.P.R.
14 ottobre 1999, n. 542, al D.P.R. 10 marzo 2000, n. 100, al decreto direttoriale
31 luglio 1998, al decreto direttoriale 29 marzo 2000, al D.M. 31 maggio
1999, n. 164, e le disposizioni di cui al decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 109 concernenti la dichiarazione sostitutiva unica per la determinazione
dell'indicatore della situazione economica equivalente dei soggetti che
richiedono prestazioni sociali agevolate;;
b) il D.P.R.
26 ottobre 1972, n. 642 in materia di imposta di bollo;
c) gli articoli
18 e 30 della legge 7 agosto 1990 n. 241;
d ) l'articolo
2, comma 15, secondo periodo della legge 24 dicembre 1993 n.537;
e) le disposizioni
in materia di dati personali di cui alla legge 31 dicembre 1996, n. 675
e ai decreti legislativi adottati in attuazione delle leggi 31 dicembre
1996, n. 676 e 6 ottobre 1998, n. 344;
f) fino alla
loro sostituzione, i regolamenti ministeriali, le direttive e i decreti
ministeriali a contenuto generale, nonché le regole tecniche già
emanate alla data di entrata in vigore del presente testo unico;
g) tutte le
disposizioni legislative in materia di conservazione di beni archivistici
di cui al capo II del d.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 490.
2. Per le
forze di polizia, restano in vigore, con riferimento agli articoli 43,
comma 4, 59 e 60, le particolari disposizioni di legge e di regolamento
concernenti i trattamenti di dati personali da parte delle forze dell'ordine,
ai sensi dell'articolo 4 legge 31 dicembre 1996, n. 675.
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