| Legge
28 febbraio 1985, n. 47 (in Suppl. ord. alla Gazz. Uff., 2 marzo 1985,
n. 53). -- Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia,
sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie.
Preambolo
(Omissis).
Articolo 1
Art. 1. Legge-quadro.
Fermo restando
quanto previsto dal capo IV, le regioni emanano norme in materia di controllo
dell'attività urbanistica ed edilizia e di sanzioni amministrative
in conformità ai principi definiti dai capp. I, II e III della presente
legge. Fino all'emanazione delle norme regionali si applicano le norme
della presente legge. Sono in ogni caso fatte salve le competenze delle
regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano.
Articolo 2
Art. 2. Sostituzione
di norme.
Le disposizioni
di cui al capo I della presente legge sostituiscono quelle di cui all'art.
32, L. 17 agosto 1942, n. 1150, ed agli articoli 15 e 17, L. 28 gennaio
1977, n. 10.
Articolo 3
Art. 3. Ritardato
od omesso versamento del contributo afferente alla concessione.
Le regioni
determinano le sanzioni per il ritardato o mancato versamento del contributo
di concessione in misura non inferiore a quanto previsto nel presente articolo
e non superiore al doppio. Il mancato versamento, nei termini di legge,
del contributo di concessione di cui agli articoli 3, 5, 6 e 10, L. 28
gennaio 1977, n. 10, comporta: a) l'aumento del contributo in misura pari
al 20 per cento qualora il versamento del contributo sia effettuato nei
successivi centoventi giorni; b) l'aumento del contributo in misura pari
al 50 per cento quando, superato il termine di cui alla lettera a), il
ritardo si protrae non oltre i successivi sessanta giorni; c) l'aumento
del contributo in misura pari al 100 per cento quando, superato il termine
di cui alla lettera b), il ritardo si protrae non oltre i successivi sessanta
giorni. Le misure di cui alle lettere precedenti non si cumulano. Nel caso
di pagamento rateizzato le norme di cui al secondo comma si applicano ai
ritardi nei pagamenti delle singole rate. Decorso inutilmente il termine
di cui alla lettera c) del secondo comma il comune provvede alla riscossione
coattiva del complessivo credito nei modi previsti dall'art. 16 della presente
legge. Fino all'entrata in vigore delle leggi regionali che determineranno
la misura delle sanzioni di cui al presente articolo, queste saranno applicate
nelle misure indicate nel secondo comma.
Articolo 4
Art. 4. Vigilanza
sull'attività urbanistico-edilizia.
Il sindaco
esercita la vigilanza sull'attività urbanistico- edilizia nel territorio
comunale per assicurarne la rispondenza alle norme di legge e di regolamento,
alle prescrizioni degli strumenti urbanistici ed alle modalità esecutive
fissate nella concessione o nell'autorizzazione. Il sindaco, quando accerti
l'inizio di opere eseguite senza titolo su aree assoggettate, da leggi
statali, regionali o da altre norme urbanistiche vigenti o adottate, a
vincolo di inedificabilità, o destinate ad opere e spazi pubblici
ovvero ad interventi di edilizia residenziale pubblica di cui alla L. 18
aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni ed integrazioni, provvede
alla demolizione e al ripristino dello stato dei luoghi. Qualora si tratti
di aree assoggettate alla tutela di cui al R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267,
o appartenenti ai beni disciplinati dalla L. 16 giugno 1927, n. 1766, nonché
delle aree di cui alle leggi 1º giugno 1939, n. 1089, e 29 giugno
1939, n. 1497, e successive modificazioni ed integrazioni, il sindaco provvede
alla demolizione ed al ripristino dello stato dei luoghi, previa comunicazione
alle amministrazioni competenti le quali possono eventualmente intervenire,
ai fini della demolizione, anche di propria iniziativa. Ferma rimanendo
l'ipotesi prevista dal precedente comma, qualora sia constatata, dai competenti
uffici comunali, l'inosservanza delle norme, prescrizioni e modalità
di cui al primo comma, il sindaco ordina l'immediata sospensione dei lavori,
che ha effetto fino all'adozione dei provvedimenti definitivi di cui ai
successivi articoli, da adottare e notificare entro sessanta giorni dall'ordine
di sospensione dei lavori. Decorso tale termine, qualora non siano notificati
i provvedimenti definitivi di cui ai successivi articoli, l'ordine del
sindaco perde efficacia (1). Gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria,
ove nei luoghi in cui vengono realizzate le opere non sia esibita la concessione
ovvero non sia stato apposto il prescritto cartello, ovvero in tutti gli
altri casi di presunta violazione urbanistico-edilizia, ne danno immediata
comunicazione all'autorità giudiziaria, al presidente della giunta
regionale ed al sindaco, il quale verifica entro trenta giorni la regolarità
delle opere e dispone gli atti conseguenti. (1) Comma così modificato
dall'art. 8, d.l. 24 settembre 1996, n. 495.
Articolo 5
Art. 5. Opere
di amministrazioni statali.
Per le opere
eseguite da amministrazioni statali, qualora ricorrano le ipotesi di cui
al precedente articolo 4, il sindaco, ai sensi dell'articolo 81 del decreto
del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, informa immediatamente
il presidente della giunta regionale e il Ministro dei lavori pubblici,
al quale compete, d'intesa con il presidente della giunta regionale, la
adozione dei provvedimenti previsti dal suddetto articolo 4.
Articolo 6
Art. 6. Responsabilità
del titolare della concessione, del committente, del costruttore e del
direttore dei lavori.
Il titolare
della concessione, il committente e il costruttore sono responsabili, ai
fini e per gli effetti delle norme contenute nel presente capo, della conformità
delle opere alla normativa urbanistica, alle previsioni di piano nonché
- unitamente al direttore dei lavori - a quelle della concessione ad edificare
e alle modalità esecutive stabilite dalla medesima. Essi sono, altresì,
tenuti al pagamento delle sanzioni pecuniarie e solidalmente alle spese
per l'esecuzione in danno, in caso di demolizione delle opere abusivamente
realizzate, salvo che dimostrino di non essere responsabili dell'abuso
(1). Il direttore dei lavori non è responsabile qualora abbia contestato
agli altri soggetti la violazione delle prescrizioni della concessione
edilizia, con esclusione delle varianti in corso d'opera di cui all'articolo
15, fornendo al sindaco contemporanea e motivata comunicazione della violazione
stessa. Nei casi di totale difformità o di variazione essenziale
rispetto alla concessione, il direttore dei lavori deve inoltre rinunziare
all'incarico contestualmente alla comunicazione resa al sindaco. In caso
contrario il sindaco segnala al consiglio dell'ordine professionale di
appartenenza la violazione in cui è incorso il direttore dei lavori,
che è passibile di sospensione dall'albo professionale da tre mesi
a due anni. (1) Comma così sostituito dall'art. 5-bis, d.l. 23 aprile
1985, n. 146, conv. in l. 21 giugno 1985, n. 298.
Articolo 7
Art. 7. Opere
eseguite in assenza di concessione, in totale difformità o con variazioni
essenziali.
Sono opere
eseguite in totale difformità dalla concessione quelle che comportano
la realizzazione di un organismo edilizio integralmente diverso per caratteristiche
tipologiche, planovolumetriche o di utilizzazione da quello oggetto della
concessione stessa, ovvero l'esecuzione di volumi edilizi oltre i limiti
indicati nel progetto e tali da costituire un organismo edilizio o parte
di esso con specifica rilevanza ed autonomamente utilizzabile. Il sindaco,
accertata l'esecuzione di opere in assenza di concessione, in totale difformità
dalla medesima ovvero con variazioni essenziali, determinate ai sensi del
successivo articolo 8, ingiunge la demolizione. Se il responsabile dell'abuso
non provvede alla demolizione e al ripristino dello stato dei luoghi nel
termine di novanta giorni dall'ingiunzione, il bene e l'area di sedime,
nonché quella necessaria, secondo le vigenti prescrizioni urbanistiche,
alla realizzazione di opere analoghe a quelle abusive sono acquisiti di
diritto gratuitamente al patrimonio del comune. L'area acquisita non può
comunque essere superiore a dieci volte la complessiva superficie utile
abusivamente costruita. L'accertamento dell'inottemperanza alla ingiunzione
a demolire, nel termine di cui al precedente comma, previa notifica all'interessato,
costituisce titolo per l'immissione nel possesso e per la trascrizione
nei registri immobiliari, che deve essere eseguita gratuitamente. L'opera
acquisita deve essere demolita con ordinanza del sindaco a spese dei responsabili
dell'abuso, salvo che con deliberazione consiliare non si dichiari l'esistenza
di prevalenti interessi pubblici e sempre che l'opera non contrasti con
rilevanti interessi urbanistici o ambientali. Per le opere abusivamente
eseguite su terreni sottoposti, in base a leggi statali o regionali, a
vincolo di inedificabilità, l'acquisizione gratuita, nel caso di
inottemperanza all'ingiunzione di demolizione, si verifica di diritto a
favore delle amministrazioni cui compete la vigilanza sull'osservanza del
vincolo. Tali amministrazioni provvedono alla demolizione delle opere abusive
ed al ripristino dello stato dei luoghi a spese dei responsabili dell'abuso.
Nella ipotesi di concorso dei vincoli, l'acquisizione si verifica a favore
del patrimonio del comune. Il segretario comunale redige e pubblica mensilmente,
mediante affissione nell'albo comunale, l'elenco dei rapporti comunicati
dagli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria riguardanti opere o lottizzazioni
realizzate abusivamente e delle relative ordinanze di sospensione e lo
trasmette all'autorità giudiziaria competente, al presidente della
giunta regionale e, tramite la competente prefettura, al Ministro dei lavori
pubblici (2). In caso d'inerzia, protrattasi per quindici giorni dalla
data di constatazione della inosservanza delle disposizioni di cui al primo
comma dell'art. 4 ovvero protrattasi oltre il termine stabilito dal terzo
comma del medesimo articolo 4, il presidente della giunta regionale, nei
successivi trenta giorni, adotta i provvedimenti eventualmente necessari
dandone contestuale comunicazione alla competente autorità giudiziaria
ai fini dell'esercizio dell'azione penale. Per le opere abusive di cui
al presente articolo, il giudice, con la sentenza di condanna per il reato
di cui all'articolo 17, lettera b), della legge 28 gennaio 1977, n. 10,
come modificato dal successivo articolo 20 della presente legge, ordina
la demolizione delle opere stesse se ancora non sia stata altrimenti eseguita.
(1) Comma così sostituito dall'art. 2, d.l. 23 aprile 1985, n. 146,
conv. in l. 21 giugno 1985, n. 298.
Articolo 8
Art. 8. Determinazione
delle variazioni essenziali.
Fermo restando
quanto disposto dal primo comma del precedente articolo 7, le regioni stabiliscono
quali siano le variazioni essenziali al progetto approvato, tenuto conto
che l'essenzialità ricorre esclusivamente quando si verifica una
o più delle seguenti condizioni: a) mutamento della destinazione
d'uso che implichi variazione degli standards previsti dal decreto ministeriale
2 aprile 1968, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 16 aprile
1968; b) aumento consistente della cubatura o della superficie di solaio
da valutare in relazione al progetto approvato; c) modifiche sostanziali
di parametri urbanistico-edilizi del progetto approvato ovvero della localizzazione
dell'edificio sull'area di pertinenza; d) mutamento delle caratteristiche
dell'intervento edilizio assentito in relazione alla classificazione dell'articolo
31 della legge 5 agosto 1978, n. 457; e) violazione delle norme vigenti
in materia di edilizia antisismica, quando non attenga a fatti procedurali.
Non possono ritenersi comunque variazioni essenziali quelle che incidono
sulla entità delle cubature accessorie, sui volumi tecnici e sulla
distribuzione interna delle singole unità abitative. Gli interventi
di cui al precedente primo comma, effettuati su immobili sottoposti a vincolo
storico, artistico, architettonico, archeologico, paesistico ed ambientale
nonché su immobili ricadenti sui parchi o in aree protette nazionali
e regionali, sono considerati in totale difformità dalla concessione,
ai sensi e per gli effetti degli articoli 7 e 20 della presente legge.
Tutti gli altri interventi sui medesimi immobili sono considerati variazioni
essenziali.
Articolo 9
Art. 9. Interventi
di ristrutturazione edilizia.
Fermo restando
quanto disposto dal successivo articolo 26, le opere di ristrutturazione
edilizia, come definite dalla lettera d) del primo comma dell'articolo
31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, eseguite in assenza di concessione
o in totale difformità da essa, sono demolite ovvero rimosse e gli
edifici sono resi conformi alle prescrizioni degli strumenti urbanistico-edilizi
entro il termine stabilito dal sindaco con propria ordinanza, decorso il
quale l'ordinanza stessa è eseguita a cura del comune e a spese
dei responsabili dell'abuso. Qualora, sulla base di motivato accertamento
dell'ufficio tecnico comunale, il ripristino dello stato dei luoghi non
sia possibile, il sindaco irroga una sanzione pecuniaria pari al doppio
dell'aumento di valore dell'immobile, conseguente alla realizzazione delle
opere, determinato, con riferimento alla data di ultimazione dei lavori,
in base ai criteri previsti dalla legge 27 luglio 1978, n. 392, con la
esclusione, per i comuni non tenuti all'applicazione della legge medesima,
del parametro relativo all'ubicazione e con l'equiparazione alla categoria
A/l delle categorie non comprese nell'articolo 16 della medesima legge.
Per gli edifici adibiti ad uso diverso da quello di abitazione la sanzione
è pari al doppio dell'aumento del valore venale dell'immobile, determinato
a cura dell'ufficio tecnico erariale. Qualora le opere siano state eseguite
su immobili vincolati ai sensi delle leggi 1º giugno 1939, n. 1089,
e 29 giugno 1939, n. 1497, l'amministrazione competente a vigilare sull'osservanza
del vincolo, salva l'applicazione di altre misure e sanzioni previste da
norme vigenti, ordina la restituzione in pristino a cura e spese del responsabile
dell'abuso, indicando criteri e modalità diretti a ricostituire
l'originario organismo edilizio, ed irroga una sanzione pecuniaria da lire
un milione a lire dieci milioni. Quando la restituzione in pristino non
sia possibile o non consenta il recupero dei valori tutelati, ferme restando
le sanzioni di cui al periodo precedente, l'amministrazione competente
impone il pagamento di una indennità determinata con i criteri e
le modalità previste dalle citate leggi 1º giugno 1939, n.
1089, e 29 giugno 1939, n. 1497, solo in caso di accertato danno paesistico
(1). Qualora le opere siano state eseguite su immobili, anche non vincolati,
compresi nelle zone indicate nella lettera A dell'articolo 2 del decreto
ministeriale 2 aprile 1968, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del
16 aprile 1968, il sindaco richiede all'amministrazione competente alla
tutela dei beni culturali ed ambientali apposito parere vincolante circa
la restituzione in pristino o la irrogazione della sanzione pecuniaria
di cui al precedente comma. Qualora il parere non venga reso entro centoventi
giorni dalla richiesta il sindaco provvede autonomamente. Si applicano
le disposizioni di cui al comma ottavo dell'articolo 7. é comunque
dovuto il contributo di concessione di cui agli articoli 3, 5, 6 e 10 della
legge 28 gennaio 1977, n. 10. (1) Periodo aggiunto dall'art. 8, d.l. 24
settembre 1996, n. 495.
Articolo 10
Art. 10. Opere
eseguite senza autorizzazione.
Fermo restando
quanto disposto dal successivo articolo 26, l'ese- cuzione di opere in
assenza dell'autorizzazione prevista dalla norma- tiva vigente o in difformità
da essa comporta la sanzione pecuniaria pari al doppio dell'aumento del
valore venale dell'immobile conse- guente alla realizzazione delle opere
stesse e comunque in misura non inferiore a lire cinquecentomila. In caso
di richiesta dell'autoriz- zazione in sanatoria in corso di esecuzione
delle opere, la sanzione è applicata nella misura minima. Qualora
le opere siano eseguite in assenza di autorizzazione in dipendenza di calamità
naturali o di av- versità atmosferiche dichiarate di carattere eccezionale
la sanzione non è dovuta. La mancata richiesta di autorizzazione
di cui al presente artico- lo non comporta l'applicazione delle norme previste
dall'articolo 17 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, come sostituito dall'articolo
20 della presente legge. Quando le opere realizzate senza autorizzazione
consistono in in- terventi di restauro e di risanamento conservativo, di
cui alla let- tera c) del primo comma dell'articolo 31 della legge 5 agosto
1978, n. 457, eseguiti su immobili comunque vincolati da leggi statali
e regionali nonché dalle altre norme urbanistiche vigenti, l'autorità
competente a vigilare sull'osservanza del vincolo, salva l'applica- zione
di altre misure e sanzioni previste da norme vigenti, può ordi-
nare la restituzione in pristino a cura e spese del contravventore ed irroga
una sanzione pecuniaria da lire un milione a lire venti milio- ni. Qualora
gli interventi di cui al comma precedente vengano esegui- ti su immobili,
anche non vincolati, compresi nelle zone indicate nella lettera A dell'articolo
2 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 97 del 16 aprile 1968, il sindaco richiede all'amministrazione competente
alla tutela dei beni culturali ed ambientali apposito parere vincolante
circa la restituzione in pristino o la irrogazione della sanzione pecuniaria
di cui al primo comma. Qualora il parere non venga reso entro cento- venti
giorni dalla richiesta, il sindaco provvede autonomamente. In tali casi
non trova applicazione la sanzione pecuniaria da lire un milione a lire
venti milioni di cui al comma precedente.
Articolo 11
Art. 11. Annullamento
della concessione.
In caso di
annullamento della concessione, qualora non sia possibile la rimozione
dei vizi delle procedure amministrative o la restituzione in pristino,
il sindaco applica una sanzione pecuniaria pari al valore venale delle
opere o loro parti abusivamente eseguite, valutato dall'ufficio tecnico
erariale. La valutazione dell'ufficio tecnico è notificata alla
parte dal comune e diviene definitiva decorsi i termini di impugnativa.
L'integrale corresponsione della sanzione pecuniaria irrogata produce i
medesimi effetti della concessione di cui all'articolo 13.
Articolo 12
Art. 12. Opere
eseguite in parziale difformità dalla concessione.
Le opere eseguite
in parziale difformità dalla concessione sono demolite a cura e
spese dei responsabili dell'abuso entro il termine congruo, e comunque
non oltre centoventi giorni, fissato dalla relativa ordinanza del sindaco.
Dopo tale termine sono demolite a cura del comune e a spese dei medesimi
responsabili dell'abuso. Quando la demolizione non può avvenire
senza pregiudizio della parte eseguita in conformità, il sindaco
applica una sanzione pari al doppio del costo di produzione, stabilito
in base alla legge 27 luglio 1978, n. 392, della parte dell'opera realizzata
in difformità dalla concessione, se ad uso residenziale, e pari
al doppio del valore venale, determinato a cura dell'ufficio tecnico erariale,
per le opere adibite ad usi diversi da quello residenziale.
Articolo 13
Art. 13. Accertamento
di conformità.
Fino alla
scadenza del termine di cui all'articolo 7, terzo comma per i casi di opere
eseguite in assenza di concessione o in totale difformità o con
variazioni essenziali, o dei termini stabiliti nell'ordinanza del sindaco
di cui al primo comma dell'articolo 9, nonché, nei casi di parziale
difformità, nel termine di cui al primo comma dell'articolo 12,
ovvero nel caso di opere eseguite in assenza di autorizzazione ai sensi
dell'articolo 10 e comunque fino alla irrogazione delle sanzioni amministrative,
il responsabile dell'abuso può ottenere la concessione o l'autorizzazione
in sanatoria quando l'opera eseguita in assenza della concessione o l'autorizzazione
è conforme agli strumenti urbanistici generali e di attuazione approvati
e non in contrasto con quelli adottati sia al momento della realizzazione
dell'opera, sia al momento della presentazione della domanda. Sulla richiesta
di concessione o di autorizzazione in sanatoria il sindaco si pronuncia
entro sessanta giorni, trascorsi i quali la richiesta si intende respinta.
Il rilascio della concessione in sanatoria è subordinato al pagamento,
a titolo di oblazione, del contributo di concessione in misura doppia,
ovvero, nei soli casi di gratuità della concessione a norma di legge,
in misura pari a quella prevista dagli articoli 3, 5, 6 e 10 della legge
28 gennaio 1977, n. 10. Per i casi di parziale difformità l'oblazione
è calcolata con riferimento alla parte di opera difforme dalla concessione.
L'autorizzazione in sanatoria è subordinata al pagamento di una
somma determinata dal sindaco nella misura da lire cinquecentomila a lire
due milioni.
Articolo 14
Art. 14. Opere
eseguite su suoli di proprietà dello Stato o di enti pubblici.
Qualora sia
accertata l'esecuzione di opere da parte di soggetti diversi da quelli
di cui al precedente articolo 5 in assenza di concessione ad edificare,
ovvero in totale o parziale difformità dalla medesima, su suoli
del demanio o del patrimonio dello Stato o di enti pubblici, il sindaco
ordina, dandone comunicazione all'ente proprietario del suolo, previa diffida
non rinnovabile al responsabile dell'abuso, la demolizione ed il ripristino
dello stato dei luoghi. La demolizione è eseguita a cura del comune
ed a spese dei responsabili dell'abuso.
Articolo 15
Art. 15. Varianti
in corso d'opera.
Non si procede
alla demolizione ovvero all'applicazione delle sanzioni di cui agli articoli
precedenti nel caso di realizzazione di varianti non essenziali, purché
esse siano conformi agli strumenti urbanistici e ai regolamenti edilizi
vigenti e non in contrasto con quelli adottati, non comportino modifiche
della sagoma né delle superfici utili e non modifichino la destinazione
d'uso delle costruzioni e delle singole unità immobiliari, nonché
il numero di queste ultime, e sempre che non si tratti di immobili vincolati
ai sensi delle leggi 1º giugno 1939, n. 1089, e 29 giugno 1939, n.
1497, e successive modificazioni e integrazioni (1). Le varianti non devono
comunque riguardare interventi di restauro, come definiti dall'articolo
31 della legge 5 agosto 1978, n. 457. L'approvazione della variante deve
comunque essere richiesta prima della dichiarazione di ultimazione dei
lavori. La mancata richiesta di approvazione delle varianti di cui al presente
articolo non comporta l'applicazione delle norme previste nell'articolo
17 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, come modificato dall'articolo 20
della presente legge. (1) Comma così modificato dall'art. 8, d.l.
24 settembre 1996, n. 495.
Articolo 16
Art. 16. Riscossione.
I contributi,
le sanzioni e le spese di cui alla L. 28 gennaio 1977, n. 10, e alla presente
legge vengono riscossi con ingiunzione emessa dal sindaco a norma degli
artt. 2 e seguenti del testo unico delle disposizioni di legge relative
alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, approvato con
regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.
Articolo 17
Art. 17. Nullità
degli atti giuridici relativi ad edifici.
Gli atti tra
vivi, sia in forma pubblica, sia in forma privata, aventi per oggetto trasferimento
o costituzione o scioglimento della comunione di diritti reali, relativi
ad edifici, o loro parti, la cui costruzione è iniziata dopo l'entrata
in vigore della presente legge, sono nulli e non possono essere stipulati
ove da essi non risultino, per dichiarazione dell'alienante, gli estremi
della concessione ad edificare o della concessione in sanatoria rilasciata
ai sensi dell'articolo 13. Tali disposizioni non si applicano agli atti
costitutivi, modificativi o estintivi di diritti reali di garanzia o di
servitù. Nel caso in cui sia prevista, ai sensi del presente art.
11, l'irrogazione di una sanzione soltanto pecuniaria, ma non il rilascio
della concessione in sanatoria, agli atti di cui al primo comma deve essere
allegata la prova dell'integrale pagamento della sanzione medesima (1).
La sentenza che accerta la nullità degli atti di cui al primo comma
non pregiudica i diritti di garanzia o di servitù acquisiti in base
ad un atto iscritto o trascritto anteriormente alla trascrizione della
domanda diretta a far accertare la nullità degli atti. Se la mancata
indicazione in atto degli estremi non sia dipesa dalla insussistenza della
concessione al tempo in cui gli atti medesimi sono stati stipulati, essi
possono essere confermati anche da una sola delle parti mediante atto successivo,
redatto nella stessa forma del precedente, che contenga la menzione omessa.
Le nullità di cui al presente articolo non si applicano agli atti
derivanti da procedure esecutive immobiliari, individuali o concorsuali.
L'aggiudicatario, qualora l'immobile si trovi nelle condizioni di cui all'articolo
13 della presente legge, dovrà presentare domanda di concessione
in sanatoria entro 120 giorni dalla notifica del decreto emesso dalla autorità
giudiziaria (2). (1) Comma così modificato dall'art. 8, d.l. 23
aprile 1985, n. 146, conv. in l. 21 giugno 1985, n. 298. (2) Comma aggiunto
dall'art. 8, d.l. 23 aprile 1985, n. 146, conv. in l. 21 giugno 1985, n.
298.
Articolo 18
Art. 18. Lottizzazione.
Si ha lottizzazione
abusiva di terreni a scopo edificatorio quando vengono iniziate opere che
comportino trasformazione urbanistica od edilizia dei terreni stessi in
violazione delle prescrizioni degli strumenti urbanistici, vigenti o adottati,
o comunque stabilite dalle leggi statali o regionali o senza la prescritta
autorizzazione; nonché quando tale trasformazione venga predisposta
attraverso il frazionamento e la vendita, o atti equivalenti, del terreno
in lotti che, per le loro caratteristiche quali la dimensione in relazione
alla natura del terreno e alla sua destinazione secondo gli strumenti urbanistici,
il numero, l'ubicazione o la eventuale previsione di opere di urbanizzazione
ed in rapporto ad elementi riferiti agli acquirenti, denuncino in modo
non equivoco la destinazione a scopo edificatorio. Gli atti tra vivi, sia
in forma pubblica sia in forma privata, aventi ad oggetto trasferimento
o costituzione o scioglimento della comunione di diritti reali relativi
a terreni sono nulli e non possono essere stipulati né trascritti
nei pubblici registri immobiliari ove agli atti stessi non sia allegato
il certificato di destinazione urbanistica contenente le prescrizioni urbanistiche
riguardanti l'area interessata. Le disposizioni di cui al presente comma
non si applicano quando i terreni costituiscano pertinenze di edifici censiti
nel nuovo catasto edilizio urbano, purché la superficie complessiva
dell'area di pertinenza medesima sia inferiore a 5.000 metri quadrati (1).
Il certificato di destinazione urbanistica deve essere rilasciato dal sindaco
entro il termine perentorio di trenta giorni dalla presentazione della
relativa domanda. Esso conserva validità per un anno dalla data
di rilascio se, per dichiarazione dell'alienante o di uno dei condividenti,
non siano intervenute modificazioni degli strumenti urbanistici. In caso
di mancato rilascio del suddetto certificato nel termine previsto, esso
può essere sostituito da una dichiarazione dell'alienante o di uno
dei conviventi attestante l'avvenuta presentazione della domanda, nonché
la destinazione urbanistica dei terreni secondo gli strumenti urbanistici
vigenti o adottati, ovvero l'inesistenza di questi ovvero la prescrizione,
da parte dello strumento urbanistico generale approvato, di strumenti attuativi
(2). I frazionamenti catastali dei terreni non possono essere approva-
ti dall'ufficio tecnico erariale se non è allegata copia del tipo
dal quale risulti, per attestazione degli uffici comunali, che il tipo
medesimo è stato depositato presso il comune (3). I pubblici ufficiali
che ricevono o autenticano atti aventi per oggetto il trasferimento, anche
senza frazionamento catastale, di appezzamenti di terreno di superficie
inferiore a diecimila metri quadrati devono trasmettere, entro trenta giorni
dalla data di registrazione, copia dell'atto da loro ricevuto o autenticato
al sindaco del comune ove è sito l'immobile. Nel caso in cui il
sindaco accerti l'effettuazione di lottizzazione di terreni a scopo edificatorio
senza la prescritta autorizzazione, con ordinanza da notificare ai proprietari
delle aree ed agli altri soggetti indicati nel primo comma dell'articolo
6, ne dispone la sospensione. Il provvedimento comporta l'immediata interruzione
delle opere in corso ed il divieto di disporre dei suoli e delle opere
stesse con atti tra vivi, e deve essere trascritto a tal fine nei registri
immobiliari. Trascorsi novanta giorni, ove non intervenga la revoca del
provvedimento di cui al comma precedente, le aree lottizzate sono acquisite
di diritto al patrimonio disponibile del comune il cui sindaco deve provvedere
alla demolizione delle opere. In caso di inerzia del sindaco si applicano
le disposizioni concernenti i poteri sostitutivi di cui all'articolo 7.
Gli atti aventi per oggetto lotti di terreno, per i quali sia stato emesso
il provvedimento previsto dal settimo comma, sono nulli e non possono essere
stipulati, né in forma pubblica né in forma privata, dopo
la trascrizione di cui allo stesso comma e prima della sua eventuale cancellazione
o della sopravvenuta inefficacia del provvedimento del sindaco. Il quarto
comma dell'articolo 31 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, modificato
dall'articolo 10 della legge 6 agosto 1967, n. 765, è abrogato.
Le disposizioni di cui sopra si applicano agli atti stipulati ed ai frazionamenti
presentati ai competenti uffici del catasto dopo l'entrata in vigore della
presente legge, e non si applicano comunque alle divisioni ereditarie,
alle donazioni fra coniugi e fra parenti in linea retta ed ai testamenti,
nonché agli atti costitutivi, modificativi od estintivi di diritti
reali di garanzia e di servitù (2). (1) Comma così sostituito
dall'art. 7-bis, d.l. 23 aprile 1985, n. 146, conv. in l. 21 giugno 1985,
n. 298. (2) Comma così modificato dall'art. 7-bis, d.l. 23 aprile
1985, n. 146, conv. in l. 21 giugno 1985, n. 298. (3) Comma così
sostituito dall'art. 1, d.l. 23 aprile 1985, n. 146, conv. in l. 21 giugno
1985, n. 298.
Articolo 19
Art. 19. Confisca
dei terreni.
La sentenza
definitiva del giudice penale che accerta che vi è stata lottizzazione
abusiva, dispone la confisca dei terreni, abusivamente lottizzati e delle
opere abusivamente costruite. Per effetto della confisca i terreni sono
acquisiti di diritto e gratuitamente al patrimonio del comune nel cui territorio
è avvenuta la lottizzazione abusiva. La sentenza definitiva è
titolo per la immediata trascrizione nei registri immobiliari.
Articolo 20
Art. 20. Sanzioni
penali.
Salvo che
il fatto costituisca più grave reato e ferme le sanzioni amministrative,
si applica: a) l'ammenda fino a lire 20 milioni per l'inosservanza delle
norme, prescrizioni e modalità esecutive previste dalla presente
legge, dalla L. 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni e integrazioni,
in quanto applicabili, nonché dai regolamenti edilizi, dagli strumenti
urbanistici e dalla concessione (1); b) l'arresto fino a due anni e l'ammenda
da lire 10 milioni a lire 100 milioni nei casi di esecuzione dei lavori
in totale difformità o assenza della concessione o di prosecuzione
degli stessi nonostante l'ordine di sospensione; c) l'arresto fino a due
anni e l'ammenda da lire 30 milioni a lire 100 milioni nel caso di lottizzazione
abusiva di terreni a scopo edilizio, come previsto dal primo comma dell'articolo
18. La stessa pena si applica anche nel caso di interventi edilizi nelle
zone sottoposte a vincolo storico, artistico, archeologico, paesistico,
ambientale, in variazione essenziale, in totale difformità o in
assenza della concessione (1). Le disposizioni di cui al comma precedente
sostituiscono quelle di cui all'articolo 17 della legge 28 gennaio 1977,
n. 10 (2). (1) Lettera così sostituita dall'art. 3, d.l. 23 aprile
1985, n. 146, conv. in l. 21 giugno 1985, n. 298. (2) Vedi l'art. 39, comma
12, l. 23 dicembre 1994, n. 724.
Articolo 21
Art. 21. Sanzioni
a carico dei notai.
Il ricevimento
e l'autenticazione da parte dei notai di atti nulli previsti dagli articoli
17 e 18 e non convalidabili costituisce violazione dell'articolo 28 della
legge 16 febbraio 1913, n. 89, e successive modificazioni, e comporta l'applicazione
delle sanzioni previste dalla legge medesima. Tutti i pubblici ufficiali,
ottemperando a quanto disposto dall'articolo 18, sono esonerati da responsabilità
inerente al trasferimento o alla divisione dei terreni; l'osservanza della
formalità prevista dal sesto comma dello stesso articolo 18 tiene
anche luogo del rapporto di cui all'articolo 2 del codice di procedura
penale.
Articolo 22
Art. 22. Norme
relative all'azione penale.
L'azione penale
relativa alle violazioni edilizie rimane sospesa finché non siano
stati esauriti i procedimenti amministrativi di sanatoria di cui al presente
capo nonché i ricorsi giurisdizionali, di cui al secondo comma (1).
Nel caso di ricorso giurisdizionale avverso il diniego della concessione
in sanatoria di cui all'articolo 13, l'udienza viene fissata d'ufficio
dal presidente del tribunale amministrativo regionale per una data compresa
entro il terzo mese dalla presentazione del ricorso. Il rilascio in sanatoria
delle concessioni estingue i reati contravvenzionali previsti dalle norme
urbanistiche vigenti. (1) Comma così modificato dall'art. 8, d.l.
24 settembre 1996, n. 495.
Articolo 23
Art. 23. Controlli
periodici mediante rilevamenti aerofotogrammetrici.
Le regioni
stabiliscono, con proprie leggi, quali aree del territorio debbano essere
assoggettate a particolare controllo periodico dell'attività urbanistica
ed edilizia anche mediante rilevamenti aerofotogrammetrici, ed il conseguente
aggiornamento delle scritture catastali. Le leggi regionali agevolano altresì
la costituzione di consorzi tra comuni per la esecuzione dei rilevamenti
e dei controlli di cui al presente articolo. Lo Stato contribuisce ad integrare
i fabbisogni finanziari per l'applicazione delle disposizioni del presente
articolo con quota parte degli introiti di competenza statale di cui al
capo IV. Con la legge finanziaria si provvede alla determinazione della
quota da destinare alla finalità suddetta.
Articolo 24
Art. 24. Strumenti
per cui non è richiesta l'approvazione regionale.
Salvo che
per le aree e per gli ambiti territoriali individuati dalle regioni come
di interesse regionale in sede di piano territoriale di coordinamento o,
in mancanza, con specifica deliberazione, non è soggetto ad approvazione
regionale lo strumento attuativo di strumenti urbanistici generali, compresi
i piani per l'edilizia economica e popolare nonché i piani per gli
insediamenti produttivi. Le regioni emanano norme cui i comuni debbono
attenersi per l'approvazione degli strumenti di cui al comma precedente,
al fine di garantire la snellezza del procedimento e le necessarie forme
di pubblicità e di partecipazione dei soggetti pubblici e privati.
I comuni sono comunque tenuti a trasmettere alla regione, entro sessanta
giorni, copia degli strumenti attuativi di cui al presente articolo. Sulle
eventuali osservazioni della regione i comuni devono esprimersi con motivazioni
puntuali.
Articolo 25
Art. 25. Semplificazione
delle procedure.
Le regioni
entro centottanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge emanano
norme che: a) prevedono procedure semplificate per la approvazione degli
strumenti attuativi in variante agli strumenti urbanistici generali; b)
definiscono criteri ed indirizzi per garantire l'unificazione ed il coordinamento
dei contenuti dei regolamenti edilizi comunali, nonché per accelerare
l'esame delle domande di concessione e di autorizzazione edilizia; c) prevedono
procedure semplificate per la approvazione di varianti agli strumenti urbanistici
generali finalizzate all'adeguamento degli standards urbanistici posti
da disposizioni statali o regionali. Le norme di cui al comma precedente
devono garantire le necessarie forme di pubblicità e la partecipazione
dei soggetti pubblici e privati, nonché i termini, non superiori
a centoventi giorni, entro i quali la regione deve comunicare al comune
le proprie determinazioni. Trascorsi tali termini i provvedimenti di cui
al precedente comma si intendono approvati. Le varianti agli strumenti
urbanistici non sono soggette alla preventiva autorizzazione della regione.
Le leggi regionali stabiliscono quali mutamenti, connessi o non connessi
a trasformazioni fisiche, dell'uso di immobili o di loro parti, subordinare
a concessione, e quali mutamenti connessi e non connessi a trasformazioni
fisiche, dell'uso di immobili o di loro parti e siano subordinati ad autorizzazione
(1). (1) Comma così sostituito dall'art. 4, d.l. 5 ottobre 1993,
n. 398, conv. in l. 4 dicembre 1993, n. 493, nel testo sostituito dall'art.
2, comma 60, l. 23 dicembre 1996, n. 662.
Articolo 26
Art. 26. Opere
interne.
Non sono soggette
a concessione né ad autorizzazione le opere interne alle costruzioni
che non siano in contrasto con gli strumenti urbanistici adottati o approvati
e con i regolamenti edilizi vigenti, non comportino modifiche della sagoma,
della costruzione, dei pros- petti né aumento delle superfici utili
e del numero delle unità immo- biliari, non modifichino la destinazione
d'uso delle costruzioni e delle singole unità immobiliari, non rechino
pregiudizio alla statica dell'immobile e, per quanto riguarda gli immobili
compresi nelle zone indicate alla lettera A dell'articolo 2 del decreto
ministeriale 2 aprile 1968, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del
16 aprile 1968, rispettino le originarie caratteristiche costruttive. Ai
fini dell'applicazione del presente articolo non è considerato aumento
delle superfici utili l'eliminazione o lo spostamento di pareti interne
o di parti di esse (1). Nei casi di cui al comma precedente, contestualmente
all'inizio dei lavori, il proprietario dell'unità immobiliare deve
presentare al sindaco una relazione, a firma di un professionista abilitato
alla progettazione, che asseveri le opere da compiersi e il rispetto delle
norme di sicurezza e delle norme igienico-sanitarie vigenti. Le sanzioni
di cui al precedente articolo 10, ridotte di un ter- zo, si applicano anche
nel caso di mancata presentazione della rela- zione di cui al precedente
comma (2). Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano
nel caso di immobili vincolati ai sensi delle leggi 1º giugno 1939,
n. 1089, e 29 giugno 1939, n. 1497, e successive modificazioni ed inte-
grazioni. Gli spazi di cui all'articolo 18 della legge 6 agosto 1967, n.
765, costituiscono pertinenze delle costruzioni, ai sensi e per gli effetti
degli articoli 817, 818 e 819 del codice civile. (1) Comma così
modificato dall'art. 3-bis, d.l. 23 aprile 1985, n. 146, conv. in l. 21
giugno 1985, n. 298. (2) Comma aggiunto dall'art. 3-bis, d.l. 23 aprile
1985, n. 146, conv. in l. 21 giugno 1985, n. 298.
Articolo 27
Art. 27. Demolizione
di opere.
In tutti i
casi in cui la demolizione deve avvenire a cura del comune, essa è
disposta dal sindaco su valutazione tecnico-economica approvata dalla giunta
comunale. I relativi lavori sono affidati, anche a trattativa privata,
ad imprese tecnicamente e finanziariamente idonee iscritte all'albo nazionale
dei costruttori, indicate in numero di almeno cinque dal provveditore regionale
alle opere pubbliche. Nel caso di impossibilità di affidamento dei
lavori, il sindaco ne dà notizia al prefetto, il quale provvede
alla demolizione con i mezzi a disposizione della pubblica amministrazione,
ovvero tramite impresa iscritta all'albo nazionale dei costruttori se i
lavori non siano eseguibili in gestione diretta. Il rifiuto ingiustificato
da parte dell'impresa di eseguire i lavori comporta la sospensione dall'albo
per un anno.
Articolo 28
Art. 28. Valore
venale dell'immobile.
L'ufficio
tecnico erariale è tenuto a determinare, entro centoventi giorni
dalla richiesta del comune, il valore venale degli immobili in relazione
alla applicazione delle sanzioni previste dalla presente legge.
Articolo 29
Art. 29. Varianti
agli strumenti urbanistici e poteri normativi delle regioni.
Entro novanta
giorni dall'entrata in vigore della presente legge le regioni disciplinano
con proprie leggi la formazione, adozione e approvazione delle varianti
agli strumenti urbanistici generali finalizzati al recupero urbanistico
degli insediamenti abusivi, esistenti al 1º ottobre 1983, entro un
quadro di convenienza economica e sociale. Le varianti devono tener conto
dei seguenti princìpi fondamentali: a) realizzare una adeguata urbanizzazione
primaria e secondaria; b) rispettare gli interessi di carattere storico,
artistico, archeologico, paesistico, ambientale, idrogeologico; c) realizzare
un razionale inserimento territoriale ed urbano dell'insediamento. La legge
regionale stabilisce altresì: a) i criteri e i termini ai quali
devono attenersi i comuni per la individuazione e la perimetrazione degli
insediamenti abusivi; b) i criteri ai quali devono attenersi i comuni qualora
gli insediamenti abusivi ricadano in zona dichiarata sismica; c) i casi
in cui la formazione delle varianti è obbligatoria; d) le procedure
per l'approvazione delle varianti, precisando i casi nei quali non è
richiesta l'approvazione regionale; e) i criteri per la formazione di consorzi,
anche obbligatori, fra proprietari di immobili; f) il programma finanziario
per la attuazione degli interventi previsti con carattere pluriennale;
g) la definizione degli oneri di urbanizzazione e le modalità di
pagamento degli stessi in relazione alla tipologia edilizia, alla destinazione
d'uso, alla ubicazione, al convenzionamento, anche mediante atto unilaterale
d'obbligo, da parte dei proprietari degli immobili. Decorso il termine
di novanta giorni, di cui al primo comma, e fino alla emanazione delle
leggi regionali, gli insediamenti avvenuti in tutto o in parte abusivamente,
fermi restando gli effetti della mancata presentazione dell'istanza di
sanatoria previsti dall'articolo 40, possono formare oggetto di apposite
varianti agli strumenti urbanistici al fine del loro recupero urbanistico,
nel rispetto comunque dei princìpi di cui al primo comma e delle
previsioni di cui alle lettere e), f) e g) del precedente secondo comma.
L'attuazione delle varianti di cui ai commi precedenti può essere
assegnata in concessione ad imprese o ad associazioni di imprese o a loro
consorzi; tale concessione è accompagnata da apposita convenzione
nella quale sono tra l'altro precisati i contenuti economici e finanziari
degli interventi di recupero urbanistico.
Articolo 30
Art. 30. Facoltà
e obblighi dei comuni.
In luogo della
indennità di esproprio, i proprietari di lotti di terreno, vincolati
a destinazioni pubbliche a seguito delle varianti di cui all'articolo 29,
possono chiedere che vengano loro assegnati equivalenti lotti disponibili
nell'ambito dei piani di zona di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167,
per costruirvi, singolarmente o riuniti in cooperativa, la propria prima
abitazione. Per i fini previsti dal presente comma e dal successivo secondo
comma, i comuni che procedono all'adozione delle varianti di cui all'articolo
29 devono comunque provvedere, anche se non obbligati ai sensi delle norme
vigenti, alla formazione dei piani di zona previsti dalla legge 18 aprile
1962, n. 167, senza tener conto del limite minimo del quaranta per cento
di cui all'articolo 2, terzo comma, della legge 28 gennaio 1977, n. 10,
ovvero procedere agli opportuni ampliamenti dei piani già approvati.
I proprietari di terreni, coltivatori diretti o imprenditori agricoli a
titolo principale, possono chiedere al comune, in luogo dell'indennità
di esproprio, l'assegnazione in proprietà di equivalenti terreni,
facenti parte del patrimonio disponibile delle singole amministrazioni
comunali, per continuare l'esercizio dell'attività agricola. I proprietari
degli edifici per i quali è prevista la demolizione possono chiedere
l'assegnazione di un lotto nell'ambito dei piani di zona di cui alla legge
18 aprile 1962, n. 167, per costruirvi la propria prima abitazione. I soggetti
abitanti, a titolo di proprietà o di locazione decorrente da data
certa, anteriore all'entrata in vigore della presente legge, in edifici,
ultimati ai sensi del secondo comma dell'articolo 31 della presente legge,
alla data del 1º ottobre 1983, dei quali è prevista la demolizione,
a seguito dell'approvazione degli strumenti di recupero urbanistico, sono
preferiti, purché abbiano versato i contributi ex Gescal per almeno
cinque anni, a parità di punteggio nella graduatoria di assegnazione
in locazione di alloggi cui abbiano titolo a norma di legge.
Articolo 31
Art. 31. Sanatoria
delle opere abusive.
Possono, su
loro richiesta, conseguire la concessione o la autorizzazione in sanatoria
i proprietari di costruzioni e di altre opere che risultino essere state
ultimate entro la data del 1º ottobre 1983 ed eseguite: a) senza licenza
o concessione edilizia o autorizzazione a costruire prescritte da norme
di legge o di regolamento, ovvero in difformità dalle stesse; b)
in base a licenza o concessione edilizia o autorizzazione annullata, decaduta
o comunque divenuta inefficace, ovvero nei cui confronti sia in corso procedimento
di annullamento o di declaratoria di decadenza in sede giudiziaria o amministrativa.
Ai fini delle disposizioni del comma precedente, si intendono ultimati
gli edifici nei quali sia stato eseguito il rustico e completata la copertura,
ovvero, quanto alle opere interne agli edifici già esistenti e a
quelle non destinate alla residenza, quando esse siano state completate
funzionalmente. Alla richiesta di sanatoria ed agli adempimenti relativi
possono altresì provvedere coloro che hanno titolo, ai sensi della
L. 28 gennaio 1977, n. 10, a richiedere la concessione edilizia o l'autorizzazione
nonché, salvo rivalsa nei confronti del proprietario, ogni altro
soggetto interessato al conseguimento della sanatoria medesima. Conservano
efficacia gli atti ed i provvedimenti adottati in applicazione delle disposizioni
dell'art. 6 del D.L. 31 luglio 1982, n. 486, dell'art. 9 del D.L. 30 settembre
1982, n. 688, e del D.L. 5 ottobre 1983, n. 529, non convertiti in legge.
Restano fermi i rapporti giuridici sorti sulla base delle medesime disposizioni
anche ai fini dei provvedimenti che i comuni, in ordine alle richieste
di sanatoria già presentate, devono adottare per la definitiva determinazione
della oblazione ai sensi della presente legge. Per le opere ultimate anteriormente
al 1º settembre 1967 per le quali era richiesto, ai sensi dell'art.
31, primo comma, della L. 17 agosto 1942, n. 1150, e dei regolamenti edilizi
comunali, il rilascio della licenza di costruzione, i soggetti di cui ai
commi primo e terzo del presente articolo conseguono la concessione in
sanatoria previo pagamento, a titolo di oblazione, della somma determinata
a norma dell'articolo 34 della presente legge.
Articolo 32
Art. 32. Opere
costruite su aree sottoposte a vincolo.
Fatte salve
le fattispecie previste dall'articolo 33, il rilascio della concessione
o dell'autorizzazione in sanatoria per opere eseguite su aree sottoposte
a vincolo è subordinato al parere favorevole delle amministrazioni
preposte alla tutela del vincolo stesso. Qualora tale parere non venga
formulato dalle suddette amministrazioni entro centottanta giorni dalla
data di ricevimento della richiesta di parere esso si intende reso in senso
favorevole. Il parere non è richiesto quando si tratti di violazioni
riguardanti l'altezza, i distacchi, la cubatura o la superficie coperta
che non eccedano il 2 per cento delle misure prescritte (1). Per le opere
eseguite su immobili soggetti alla L. 29 giugno 1939, n. 1497, e al D.L.
27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla L. 8 agosto
1985, n. 431, relative ad ampliamenti o tipologie d'abuso che non comportano
aumento di superficie o di volume, il parere deve essere rilasciato entro
centoventi giorni; trascorso tale termine il parere stesso si intende reso
in senso favorevole (2). Il rilascio della concessione edilizia o dell'autorizzazione
in sanatoria per opere eseguite su immobili soggetti alle leggi 1º
giugno 1939, n. 1089, 29 giugno 1939, n. 1497, ed al decreto-legge 27 giugno
1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985,
n. 431, nonché in relazione a vincoli imposti da leggi statali e
regionali, e dagli strumenti urbanistici, a tutela di interessi idrogeologici
e delle falde idriche nonché dei parchi e delle aree protette nazionali
e regionali qualora istituiti prima dell'abuso, è subordinato al
parere favorevole delle amministrazioni preposte alla tutela del vincolo
stesso. Qualora tale parere non venga reso entro centottanta giorni dalla
domanda il richiedente può impugnare il silenzio-rifiuto dell'amministrazione
(3). Sono suscettibili di sanatoria, alle condizioni sottoindicate, le
opere insistenti su aree vincolate dopo la loro esecuzione e che risultino:
a) in difformità dalla legge 2 febbraio 1974, n. 64, e successive
modificazioni, quando possano essere collaudate secondo il disposto del
quarto comma dell'articolo 35; b) in contrasto con le norme urbanistiche
che prevedono la destinazione ad edifici pubblici od a spazi pubblici,
purché non in contrasto con le previsioni delle varianti di recupero
di cui al capo III (4); c) in contrasto con le norme del D.M. 1º aprile
1968 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 96 del 13 aprile 1968, sempre
che le opere stesse non costituiscano minaccia alla sicurezza del traffico.
Qualora non si verifichino le condizioni di cui alle precedenti lettere,
si applicano le disposizioni dell'articolo 33. Per le opere eseguite da
terzi su aree di proprietà dello Stato o di enti pubblici territoriali,
in assenza di un titolo che abiliti al godimento del suolo, il rilascio
della concessione o dell'autorizzazione in sanatoria è subordinato
anche alla disponibilità dell'ente proprietario a concedere onerosamente,
alle condizioni previste dalle leggi statali o regionali vigenti, l'uso
del suolo su cui insiste la costruzione. La disponibilità all'uso
del suolo, anche se gravato di usi civici, viene espressa dallo Stato o
dagli enti pubblici territoriali proprietari entro il termine di centottanta
giorni dalla richiesta. La richiesta di disponibilità all'uso del
suolo deve essere limitata alla superficie occupata dalle costruzioni oggetto
della sanatoria, oltre a quelle delle pertinenze strettamente necessarie,
con un massimo di tre volte rispetto all'area coperta dal fabbricato. Salve
le condizioni previste da leggi regionali, il valore è stabilito
dall'ufficio tecnico erariale competente per territorio sulla base di quello
del terreno all'epoca della costruzione aumentato dell'importo corrispondente
alla variazione del costo della vita così come definito dall'ISTAT
al momento della determinazione di tale valore. L'atto di disponibilità,
regolato con convenzione di cessione del diritto di superficie per una
durata massima di anni sessanta, è stabilito dall'ente proprietario
non oltre sei mesi dal versamento dell'importo come sopra determinato (5).
Per le costruzioni ricadenti in aree comprese fra quelle di cui all'art.
21 della L. 17 agosto 1942, n. 1150, il rilascio della concessione o della
autorizzazione in sanatoria è subordinato alla acquisizione della
proprietà dell'area stessa previo versamento del prezzo, che è
determinato dall'ufficio tecnico erariale in rapporto al vantaggio derivante
dall'incorporamento dell'area. Per le opere non suscettibili di sanatoria
ai sensi del presente articolo si applicano le sanzioni previste dal capo
I. (1) Comma così sostituito dall'art. 4, d.l. 23 aprile 1985, n.
146, conv. in l. 21 giugno 1985, n. 298 e da ultimo modificato dall'art.
2, comma 43, l. 23 dicembre 1996, n. 662. (2) Comma aggiunto dall'art.
39, l. 23 dicembre 1994, n. 724. (3) Comma aggiunto dall'art. 2, comma
44, l. 23 dicembre 1996, n. 495. (4) Lettera così modificata dall'art.
4, d.l. 23 aprile 1985, n. 146, conv. in l. 21 giugno 1985, n. 298. (5)
Gli ultimi quattro periodi sono stati aggiunti dall'art. 2, d.l. 12 gennaio
1988, n. 2, conv. in l. 13 marzo 1988, n. 68.
Articolo 33
Art. 33. Opere
non suscettibili di sanatoria.
Le opere di
cui all'articolo 31 non sono suscettibili di sanatoria quando siano in
contrasto con i seguenti vincoli, qualora questi comportino inedificabilità
e siano stati imposti prima della esecuzione delle opere stesse: a) vincoli
imposti da leggi statali e regionali nonché dagli strumenti urbanistici
a tutela di interessi storici, artistici, architettonici, archeologici,
paesistici, ambientali, idrogeologici; b) vincoli imposti da norme statali
e regionali a difesa delle coste marine, lacuali e fluviali; c) vincoli
imposti a tutela di interessi della difesa militare e della sicurezza interna;
d) ogni altro vincolo che comporti la inedificabilità delle aree.
Sono altresì escluse dalla sanatoria le opere realizzate su edifici
ed immobili assoggettati alla tutela della L. 1º giugno 1939, n. 1089,
e che non siano compatibili con la tutela medesima. Per le opere non suscettibili
di sanatoria ai sensi del presente articolo si applicano le sanzioni previste
dal capo I.
Articolo 34
Art. 34. Somma
da corrispondere a titolo di oblazione.
I soggetti
di cui al primo e terzo comma dell'articolo 31 hanno titolo, fermo il disposto
di cui all'articolo 37, a conseguire la concessione o l'autorizzazione
in sanatoria delle opere abusive previo versamento all'erario, a titolo
di oblazione, di una somma determinata, con riferimento alla parte abusivamente
realizzata, secondo le prescrizioni dell'allegata tabella, in relazione
al tipo di abuso commesso e al tempo in cui l'opera abusiva è stata
ultimata. Salvo i casi di cui al quinto comma del presente articolo, la
somma dovuta a titolo di oblazione di cui all'allegata tabella è
moltiplicata per 1,2, per 2 o per 3, a seconda che le opere abusive abbiano
una superficie complessiva superiore, rispettivamente, a 400, 800 o 1.200
metri quadrati. Qualora l'opera abusiva sia stata eseguita od acquistata
al solo scopo di essere destinata a prima abitazione del richiedente la
sanatoria e questi vi risieda all'atto dell'entrata in vigore della presente
legge, la somma dovuta a titolo di oblazione è ridotta di un terzo.
Tale riduzione si applica anche ai casi in cui l'alloggio destinato a prima
abitazione, ancorché ultimato ai sensi del secondo comma dell'articolo
31 della presente legge, non sia ancora abitabile. Sono escluse da tale
agevolazione le abitazioni qualificate di lusso ai sensi del decreto ministeriale
2 agosto 1969, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 27 agosto
1969, nonché quelle classificate catastalmente nella categoria A/1.
Tale agevolazione si applica per i primi 150 metri quadrati di superficie
complessiva. Qualora ricorrano le condizioni e non sussistano le esclusioni
di cui al comma precedente, i soggetti che stipulino con il comune la convenzione
o sottoscrivano l'atto unilaterale d'obbligo di cui agli articoli 7 e 8
della legge 28 gennaio 1977, n. 10, sono tenuti alla corresponsione dell'oblazione
nella misura del 50 per cento di quella determinata ai sensi del terzo
comma del presente articolo (1). Qualora l'opera abusiva sia stata eseguita
od acquisita nel territorio del comune ove il richiedente la sanatoria
abbia la resistenza, o in comune contermine, per essere adibita a prima
abitazione di parenti di primo grado, l'ammontare dell'oblazione è
ridotto nelle misure indicate ai commi terzo e quarto, sempre che non sussistano
le esclusioni di cui ai medesimi commi e venga sottoscritto atto unilaterale
d'obbligo ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 7 della L. 28 gennaio
1977, n. 10 (2). Le disposizioni del terzo comma si applicano anche in
caso di ampliamento della abitazione e di effettuazione degli interventi
di cui alle lettere c) e d) dell'art. 21, primo comma, della L. 5 agosto
1978, n. 457, sempre che ricorrano le condizioni di cui allo stesso terzo
comma (2). Nei casi appresso indicati gli importi di cui all'allegata tabella
sono ridotti del 50 per cento e l'oblazione è determinata come segue:
a) è ridotta di un terzo qualora le opere abusive riguardino costruzioni
o impianti destinati all'attività industriale o artigianale con
una superficie coperta complessiva inferiore a 3.000 metri quadrati; è
invece moltiplicata per 1,5 qualora tale superficie sia superiore a 6.000
metri quadrati; b) è ridotta di un terzo qualora le opere abusive
riguardino costruzioni destinate ad attività di commercio con una
superficie complessiva inferiore a 50 metri quadrati o con l'eventuale
superficie minima prevista a norma di legge; è invece moltiplicata
per 1,5 o per 2 qualora tale superficie sia superiore, rispettivamente,
a 500 metri quadrati o a 1.500 metri quadrati; c) è ridotta di un
terzo qualora l'opera abusiva sia destinata ad attività sportiva,
culturale o sanitaria, o ad opere religiose o a servizio di culto (3);
d) è ridotta di un terzo qualora l'opera abusiva sia destinata ad
attività turistico-ricettiva o agri-turistica ed abbia una superficie
utile complessiva non superiore a 500 metri quadrati; è invece moltiplicata
per 1,5 qualora tale superficie sia superiore a 800 metri quadrati; e)
è ridotta del 50 per cento qualora l'opera abusiva sia realizzata
nelle zone agricole in funzione della conduzione del fondo e delle esigenze
produttive dei coltivatori diretti o degli imprenditori agricoli a titolo
principale. (1) Comma così modificato dall'art. 8, d.l. 23 aprile
1985, n. 146, conv. in l. 21 giugno 1985, n. 298. Per la proroga del termine
al 31 marzo 1986 e per le relative modalità, vedi l'art. 1, d.l.
20 novembre 1985, n. 656, conv. in l. 24 dicembre 1985, n. 780. Per una
ulteriore proroga, vedi l'art. 1, d.l. 12 gennaio 1988, n. 2, conv. in
l. 13 marzo 1988, n. 68. (2) Comma aggiunto dall'art. 3, d.l. 12 gennaio
1988, n. 2, conv. in l. 13 marzo 1988, n. 68. (3) Per l'aumento della riduzione
al 50%, vedi l'art. 39, l. 23 dicembre 1994, n. 724.
Articolo 35
Art. 35. Procedimento
per la sanatoria.
La domanda
di concessione o di autorizzazione in sanatoria deve essere presentata
al comune interessato entro il termine perentorio del 30 novembre 1985.
La domanda è corredata dalla prova dell'eseguito versamento dell'oblazione,
nella misura dovuta secondo l'allegata tabella, ovvero di una somma pari
ad un terzo dell'oblazione, quale prima rata (1). Per le costruzioni ed
altre opere, ultimate entro il 1º ottobre 1983, la cui licenza, concessione
od autorizzazione venga annullata, ovvero dichiarata decaduta o inefficace
successivamente all'entrata in vigore della presente legge, il decorso
del termine di centoventi giorni inizia dal giorno della notificazione
o comunicazione alla parte interessata del relativo provvedimento. Alla
domanda devono essere allegati (2): a) una descrizione delle opere per
le quali si chiede la concessione o l'autorizzazione in sanatoria; b) una
apposita dichiarazione, corredata di documentazione fotografica, dalla
quale risulti lo stato dei lavori relativi; quando l'opera abusiva supera
i 450 metri cubi, devono altresì essere presentati, entro il termine
stabilito per il versamento della seconda rata della oblazione, una perizia
giurata sulle dimensioni e sullo stato delle opere e una certificazione
redatta da un tecnico abilitato all'esercizio della professione attestante
l'idoneità statica delle opere eseguite (3). Qualora l'opera per
la quale viene presentata istanza di sanatoria sia stata in precedenza
collaudata, tale certificazione non è necessaria se non è
oggetto di richiesta motivata da parte del sindaco; c) un certificato di
residenza, di data non anteriore a tre mesi nell'ipotesi di cui al terzo
comma dell'articolo 34, nonché copia della dichiarazione dei redditi
nell'ipotesi di cui al primo e al secondo comma dell'articolo 36; d) un
certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato
e agricoltura, di data non anteriore a tre mesi, da cui risulti che la
sede dell'impresa è situata nei locali per i quali si chiede la
concessione in sanatoria, nelle ipotesi previste dal quinto comma dell'articolo
34; e) (Omissis) (4). Con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di
concerto con il Ministro per il coordinamento della protezione civile,
sono determinati entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del D.L. 12 gennaio 1988, n. 2, gli accertamenti da eseguire
al fine della certificazione di cui alla lettera b) del comma precedente
anche in deroga alle leggi 9 luglio 1908, n. 445, e successive modificazioni,
5 novembre 1971, n. 1086, 2 febbraio 1974, n. 64, e 14 maggio 1981, n.
219, e relative norme tecniche. Con lo stesso decreto possono essere previste
deroghe anche alle disposizioni della legge 2 febbraio 1974, n. 64, riguardanti
le altezze degli edifici anche in rapporto alla larghezza stradale e sono
determinate altresì le disposizioni per l'adeguamento antisismico
degli edifici, tenuto conto dei criteri tecnici già stabiliti con
le ordinanze concernenti la riparazione degli immobili colpiti dal terremoto
(5). Per le costruzioni realizzate prima della dichiarazione di sismicità
della zona, gli accertamenti sono eseguiti senza tener conto della dichiarazione
stessa (6). Nei casi di non idoneità statica delle costruzioni esistenti
in zone non dichiarate sismiche deve altresì essere presentato al
comune un progetto di completo adeguamento redatto da un professionista
abilitato ai sensi della legge 2 febbraio 1974, n. 64, da realizzare entro
tre anni dalla data di presentazione della domanda di concessione in sanatoria.
In tal caso la certificazione di cui alla lettera b) del terzo comma deve
essere presentata al comune entro trenta giorni dalla data dell'ultimazione
dell'intervento di adeguamento (7). Nei casi di costruzioni di cui all'articolo
1 della legge 5 novembre 1971, n. 1086, deve essere effettuato il deposito
del progetto di completo adeguamento nei termini e nei modi prescritti
dagli articoli 4 e 7 della legge medesima. Il certificato di idoneità
statica è depositato negli stessi termini quando non occorra procedere
all'adeguamento; negli altri casi, nel termine di cui al comma precedente
(7). Per le costruzioni eseguite nei comuni dichiarati sismici dopo la
realizzazione delle costruzioni stesse si applicano le disposizioni di
cui al precedente comma e per esse non si tiene conto delle disposizioni
in materia, ai sensi dell'art. 2 del D.L. 20 novembre 1985, n. 656, convertito
dalla L. 24 dicembre 1985, n. 780 (7). Per le costruzioni eseguite nelle
zone sottoposte a vincolo sismico prima della realizzazione delle costruzioni
stesse, nel progetto di adeguamento, da redigersi in caso di inidoneità
sismica delle strutture e da presentarsi al comune prima dell'inizio dei
lavori, si deve tener conto, qualunque sia la loro volumetria, del grado
di sismicità della zona su cui esse sorgono, tenendo presenti le
disposizioni emanate con il decreto di cui al quarto comma. Per l'esecuzione
dei suddetti lavori di adeguamento, da completarsi entro tre anni dalla
data di presentazione della domanda di concessione in sanatoria, non occorre
alcuna autorizzazione da parte dell'amministrazione preposta alla tutela
del vincolo sismico. Nella fattispecie, la certificazione, da presentare
al comune entro trenta giorni dalla data di ultimazione dell'intervento,
con la quale l'idoneità sismica della costruzione viene attestata
da un professionista abilitato, sostituisce a tutti gli effetti il certificato
prescritto dalle disposizioni vigenti in materia sismica (7). Il rilascio
della concessione o dell'autorizzazzione in sanatoria, qualsivoglia sia
la struttura della costruzione, è subordinato, per quanto riguarda
il vincolo sismico, soltanto al deposito presso l'amministrazione preposta
alla tutela del vincolo stesso sia dell'eventuale progetto di adeguamento
prima dell'inizio dei lavori che della predetta certificazione di idoneità
sismica entro trenta giorni dalla data di ultimazione dei lavori stessi.
Una copia di quest'ultima con l'attestazione dell'avvenuto deposito verrà
restituita all'interessato (7). Le disposizioni di cui ai commi precedenti
valgono anche per quelle costruzioni in zona sismica per le quali il reato
è stato dichiarato estinto per qualsiasi causa (7). Ove all'adeguamento
sismico prescritto non si provveda nei termini previsti dalla legge il
sindaco, ha facoltà di fare eseguire i lavori in danno degli inadempienti.
Entro centoventi giorni dalla presentazione della domanda, l'interessato
integra, ove necessario, la domanda a suo tempo presentata e provvede a
versare la seconda rata dell'oblazione dovuta, pari ad un terzo dell'intero,
maggiorato del 10 per cento, in ragione d'anno. La terza e ultima rata,
maggiorata del 10 per cento, è versata entro i successivi sessanta
giorni (8). Per le costruzioni ed altre opere di cui al primo comma dell'art.
31, realizzate in comprensori la cui lottizzazione sarebbe dovuta avvenire
a norma dell'art. 8 della legge 6 agosto 1967, n. 765, il versamento dovuto
per l'oblazione di cui all'art. 31 non costituisce titolo per ottenere
il rilascio della concessione edilizia in sanatoria, che resta subordinata
anche all'impegno di partecipare pro quota agli oneri di urbanizzazione
dell'intero comprensorio in sede di stipula della convenzione. Decorsi
centoventi giorni dalla presentazione della domanda e, comunque, dopo il
versamento della seconda rata dell'oblazione, il presentatore dell'istanza
di concessione o autorizzazione in sanatoria può completare sotto
la propria responsabilità le opere di cui all'articolo 31 non comprese
tra quelle indicate dall'articolo 33. A tal fine l'interessato notifica
al comune il proprio intendimento, allegando perizia giurata ovvero documentazione
avente data certa in ordine allo stato dei lavori abusivi, ed inizia i
lavori non prima di trenta giorni dalla data della notificazione. L'avvenuto
versamento della prima e della seconda rata, seguito da garanzia fideiussoria
per il residuo, abilita gli istituti di credito a concedere mutui fondiari
ed edilizi. I lavori per il completamento delle opere di cui all'articolo
32 possono essere eseguiti solo dopo che siano stati espressi i pareri
delle competenti amministrazioni. I lavori per il completamento delle opere
di cui al quarto comma dell'articolo 32 possono essere eseguiti solo dopo
che sia stata dichiarata la disponibilità dell'ente proprietario
a concedere l'uso del suolo. Il sindaco, esaminata la domanda di concessione
o di autorizzazione, previ i necessari accertamenti, invita, ove lo ritenga
necessario, l'interessato a produrre l'ulteriore documentazione; quindi
determina in via definitiva l'importo dell'oblazione e rilascia, salvo
in ogni caso il disposto dell'articolo 37, la concessione o l'autorizzazione
in sanatoria contestualmente alla esibizione da parte dell'interessato
della ricevuta del versamento all'erario delle somme a conguaglio nonché
della prova dell'avvenuta presentazione all'ufficio tecnico erariale della
documentazione necessaria ai fini dell'accatastamento (9). Il diniego di
sanatoria è notificato al richiedente. Ogni controversia relativa
all'oblazione è devoluta alla competenza dei tribunali amministrativi
regionali, i quali possono disporre dei mezzi di prova previsti dall'articolo
16 della legge 28 gennaio 1977, n. 10. Fermo il disposto del primo comma
dell'articolo 40 e con l'esclusione dei casi di cui all'articolo 33, decorso
il termine perentorio di ventiquattro mesi dalla presentazione della domanda,
quest'ultima si intende accolta ove l'interessato provveda al pagamento
di tutte le somme eventualmente dovute a conguaglio ed alla presentazione
all'ufficio tecnico erariale della documentazione necessaria all'accatastamento.
Trascorsi trentasei mesi si prescrive l'eventuale diritto al conguaglio
o al rimborso spettanti (9). Nelle ipotesi previste nell'articolo 32 il
termine di cui al dodicesimo comma del presente articolo decorre dall'emissione
del parere previsto dal primo comma dello stesso articolo 32. A seguito
della concessione o autorizzazione in sanatoria viene altresì rilasciato
il certificato di abitabilità o agibilità anche in deroga
ai requisiti fissati da norme regolamentari, qualora le opere sanate non
contrastino con le disposizioni vigenti in materia di sicurezza statica,
attestata dal certificato di idoneità di cui alla lettera b) del
terzo comma e di prevenzione degli incendi e degli infortuni (10). Le modalità
di versamento dell'oblazione sono determinate con decreto del Ministro
delle finanze, da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della
presente legge. Qualora dall'esame della documentazione risulti un credito
a favore del presentatore della domanda di concessione in sanatoria, certificato
con l'attestazione rilasciata dal sindaco, interessato può presentare
istanza di rimborso all'intendenza di finanza territorialmente competente
(11). (1) Comma così modificato dall'art. 8, d.l. 23 aprile 1985,
n. 146, conv. in l. 21 giugno 1985, n. 298. Per la proroga del termine
al 31 marzo 1986 e per le relative modalità vedi l'art. 1, d.l.
20 novembre 1985, n. 656, conv. in l. 24 dicembre 1985, n. 780. Per una
ulteriore proroga, vedi l'art. 1, d.l. 12 gennaio 1988, n. 2, conv. in
l. 13 marzo 1988, n. 68. (2) Per quanto riguarda la documentazione prevista
dal presente comma, vedi l'art. 39, comma 4, l. 23 dicembre 1994, n. 724.
(3) Periodo aggiunto dall'art. 4, d.l. 12 gennaio 1988, n. 2, conv. in
l. 13 marzo 1988, n. 68. (4) Lettera soppressa dall'art. 4, d.l. 12 gennaio
1988, n. 2, conv. in l. 13 marzo 1988, n. 68. (5) Gli attuali primi due
periodi così sostituiscono l'originario primo periodo per effetto
dell'art. 4, d.l. 12 gennaio 1988, n. 2, conv. in l. 13 marzo 1988, n.
68. (6) Periodo aggiunto dall'art. 2, d.l. 20 novembre 1985, n. 656, conv.
in l. 24 dicembre 1985, n. 780. (7) Gli attuali commi dal quinto al decimo
così sostituiscono il comma quinto per effetto dell'art. 4, d.l.
12 gennaio 1988, n. 2, conv. in l. 13 marzo 1988, n. 68. (8) Comma così
modificato dall'art. 8, d.l. 23 aprile 1985, n. 146, conv. in l. 21 giugno
1985, n. 298. (9) Comma così modificato dall'art. 4, d.l. 12 gennaio
1988, n. 2, conv. in l. 13 marzo 1988, 68. (10) Comma così sostituito
dall'art. 4, d.l. 12 gennaio 1988, n. 2, conv. in l. 13 marzo 1988, n.
68. (11) Comma aggiunto dall'art. 4, d.l. 12 gennaio 1988, n. 2, conv.
in l. 13 marzo 1988, n. 68.
Articolo 36
Art. 36. Rateizzazione.
Nella ipotesi
di cui al terzo e quarto comma dell'articolo 34 i soggetti che posseggono,
alla data di entrata in vigore della presente legge, i requisiti di reddito
per essere assegnatari in locazione di un alloggio di edilizia pubblica
sovvenzionata, possono, allegando l'ultima dichiarazione dei redditi presentata
da ciascun componente del nucleo familiare, versare all'atto della presentazione
della domanda la prima rata in misura pari ad un ventesimo dell'oblazione
determinata secondo il disposto dei menzionati commi. La restante parte
dell'oblazione, determinata in via provvisoria, è suddivisa fino
ad un massimo di diciannove rate trimestrali di eguale importo (1). Nella
ipotesi di cui al terzo e al quarto comma dell'articolo 34 i soggetti che
posseggono, alla data di entrata in vigore della presente legge, i requisiti
di reddito per accedere ai mutui agevolati dell'edilizia residenziale pubblica
possono versare la prima rata in misura pari ad un dodicesimo di quella
dell'oblazione determinata secondo il disposto dei menzionati commi. La
restante parte dell'oblazione è suddivisa fino ad un massimo di
undici rate trimestrali di eguale importo (1). Per coloro che godono delle
agevolazioni di cui ai commi precedenti, le rate successive alla prima
sono maggiorate del tasso di interesse del 10 per cento in ragione d'anno
(2). Le rate di cui ai commi precedenti non possono comunque essere inferiori
a lire 150.000. Il nominativo dei beneficiari è trasmesso dal comune
al Ministero delle finanze per l'inserimento nelle categorie di cui ai
decreti concernenti i criteri per l'effettuazione dei controlli fiscali
globali. (1) Comma così sostituito dall'art. 5, d.l. 12 gennaio
1988, n. 2, conv. in l. 13 marzo 1988, n. 68. (2) Comma così sostituito
dall'art. 8, d.l. 23 aprile 1985, n. 146, conv. in l. 21 giugno 1985, n.
298.
Articolo 37
Art. 37. Contributo
di concessione.
Il versamento
dell'oblazione non esime i soggetti di cui all'art. 31, primo e terzo comma,
alla corresponsione al comune, ai fini del rilascio della concessione,
del contributo previsto dall'art. 3 della L. 28 gennaio 1977, n. 10, ove
dovuto. Le regioni possono modificare, ai fini della sanatoria, le norme
di attuazione degli articoli 5, 6 e 10, L. 28 gennaio 1977, n. 10 la misura
del contributo di concessione, in relazione alla tipologia delle costruzioni,
alla loro destinazione d'uso ed alla loro localizzazione in riferimento
all'ampiezza e all'andamento demografico dei comuni, nonché alle
loro caratteristiche geografiche, non può risultare inferiore al
50 per cento di quello determinato secondo le disposizioni vigenti all'entrata
in vigore della presente legge (1). Le regioni possono inoltre prevedere
la corresponsione di un contributo ai fini del rilascio della concessione
in sanatoria per opere realizzate dopo il 1º settembre 1967 e prima
del 30 gennaio 1977, in misura non superiore, comunque, a quello previsto
per le opere di urbanizzazione; sempreché tali opere non siano state
già eseguite a cura e spese degli interessati. A scomputo totale
o parziale della quota dovuta il concessionario, o i concessionari eventualmente
riuniti in consorzio, possono obbligarsi a realizzare direttamente opere
di urbanizzazione indicate dal comune, con le modalità e le garanzie
da questo stabilite. Il potere di legiferare ai sensi del secondo e terzo
comma è esercitato entro novanta giorni dall'entrata in vigore della
presente legge; decorso inutilmente tale termine si applicano le norme
vigenti all'entrata in vigore della presente legge (1). (1) Comma così
modificato dall'art. 8, d.l. 23 aprile 1985, n. 146, conv. in l. 21 giugno
1985, n. 298.
Articolo 38
Art. 38. Effetti
della oblazione e della concessione in sanatoria.
La presentazione
entro il termine perentorio della domanda di cui all'articolo 31, accompagnata
dalla attestazione del versamento della somma di cui al primo comma dell'articolo
35, sospende il procedimento penale e quello per le sanzioni amministrative
(1). L'oblazione interamente corrisposta estingue i reati di cui all'articolo
41 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni, e all'articolo
17 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, come modificato dall'art. 20 della
presente legge, nonché quelli di cui all'art. 221 del testo unico
delle leggi sanitarie, approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, e agli
articoli 13, 15, 16 e 17 della legge 5 novembre 1971, n. 1086. Essa estingue
altresì i reati di cui all'articolo 20 della legge 2 febbraio 1974,
n. 64, nonché i procedimenti di esecuzione delle sanzioni amministrative.
Qualora l'immobile appartenga a più proprietari, l'oblazione versata
da uno di essi estingue il reato anche nei confronti degli altri comproprietari
(2) (3). Ove nei confronti del richiedente la sanatoria sia intervenuta
con sentenza definitiva di condanna per i reati previsti dal comma precedente,
viene fatta annotazione della oblazione nel casellario giudiziale. In tale
caso non si tiene conto della condanna ai fini dell'applicazione della
recidiva e del beneficio della sospensione condizionale della pena. Concessa
la sanatoria, non si applicano le sanzioni amministrative, ivi comprese
le pene pecuniarie e le sovrattasse previste per le violazioni delle disposizioni
in materia di imposte sui redditi relativamente ai fabbricati abusivamente
eseguiti, sempre che le somme dovute a titolo di oblazione siano state
corrisposte per intero. Copia del provvedimento di sanatoria viene trasmessa
dal sindaco al competente ufficio distrettuale delle imposte dirette (4).
I soggetti indicati all'articolo 6 della presente legge, diversi dal proprietario,
che intendano fruire dei benefici penali di cui al presente articolo ovvero
di quelli di cui al successivo articolo 39, devono presentare al comune
autonoma domanda di oblazione, con le modalità di cui all'articolo
35. La somma dovuta viene determinata nella misura del 30 per cento rispetto
a quella applicabile al proprietario ai sensi dell'articolo 34. Si applicano
le procedure previste dagli articoli 35 e 36. (1) Vedi il d.m. 16 aprile
1985. (2) Comma così sostituito dall'art. 5, d.l. 23 aprile 1985,
n. 146, conv. in l. 21 giugno 1985, n. 298. (3) Gli ultimi due periodi
sono stati aggiunti dall'art. 6, d.l. 12 gennaio 1988, n. 2, conv. in l.
13 marzo 1988, n. 68. (4) Periodo aggiunto dall'art. 8, d.l. 23 aprile
1985, n. 146, conv. in l. 21 giugno 1985, n. 298.
Articolo 39
Art. 39. Effetti
del diniego di sanatoria.
L'effettuazione
dell'oblazione, qualora le opere non possano conseguire la sanatoria, estingue
i reati contravvenzionali, di cui all'articolo 38. Le sanzioni amministrative
consistenti nel pagamento di una somma di danaro sono ridotte in misura
corrispondente all'oblazione versata se l'interessato dichiari di rinunciare
al rimborso (1). (1) Articolo così modificato dall'art. 6, d.l.
23 aprile 1985, n. 146, conv. in l. 21 giugno 1985, n. 298.
Articolo 40
Art. 40. Mancata
presentazione dell'istanza.
Se nel termine
prescritto non viene presentata la domanda di cui all'art. 31 per opere
abusive realizzate in totale difformità o in assenza della licenza
o concessione, ovvero se la domanda presentata, per la rilevanza delle
omissioni o delle inesattezze riscontrate, deve ritenersi dolosamente infedele,
si applicano le sanzioni di cui al capo I. Le stesse sanzioni si applicano
se, presentata la domanda, non viene effettuata la oblazione dovuta. [In
ogni altra ipotesi di abusivismo, la presentazione della domanda dopo il
termine del 30 settembre 1986, e comunque non oltre il 31 marzo 1987, comporta
il pagamento di una somma pari al doppio dell'oblazione] (1) (2). Gli atti
tra vivi aventi per oggetto diritti reali, esclusi quelli di costituzione,
modificazione ed estinzione di diritti di garanzia o di servitù,
relativi ad edifici o loro parti, sono nulli e non possono essere rogati
se da essi non risultano, per dichiarazione dell'alienante, gli estremi
della licenza o della concessione ad edificare o della concessione rilasciata
in sanatoria ai sensi dell'articolo 31 ovvero se agli atti stessi non viene
allegata la copia per il richiedente della relativa domanda, munita degli
estremi dell'avvenuta presentazione, ovvero copia autentica di uno degli
esemplari della domanda medesima, munita degli estremi dell'avvenuta presentazione
e non siano indicati gli estremi dell'avvenuto versamento delle prime due
rate dell'oblazione di cui al sesto comma dell'articolo 35. Per le opere
iniziate anteriormente al 1º settembre 1967, in luogo degli estremi
della licenza edilizia può essere prodotta una dichiarazione sostitutiva
di atto notorio, rilasciata dal proprietario o altro avente titolo, ai
sensi e per gli effetti dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n.
15, attestante che l'opera risulti iniziata in data anteriore al 1º
settembre 1967. Tale dichiarazione può essere ricevuta e inserita
nello stesso atto, ovvero in documento separato da allegarsi all'atto medesimo.
Per gli edifici di proprietà comunale, in luogo degli estremi della
licenza edilizia o della concessione di edificare, possono essere prodotti
quelli della deliberazione con la quale il progetto è stato approvato
o l'opera autorizzata (3). Se la mancanza delle dichiarazioni o dei documenti,
rispettivamente da indicarsi o da allegarsi, non sia dipesa dall'insussistenza
della licenza o della concessione o dalla inesistenza della domanda di
concessione in sanatoria al tempo in cui gli atti medesimi sono stati stipulati,
ovvero dal fatto che la costruzione sia stata iniziata successivamente
al 1º settembre 1967, essi possono essere confermati anche da una
sola delle parti mediante atto successivo, redatto nella stessa forma del
precedente, che contenga la menzione omessa o al quale siano allegate la
dichiarazione sostitutiva di atto notorio o la copia della domanda indicate
al comma precedente (4). Si applica in ogni caso il disposto del terzo
comma dell'articolo 17 e del primo comma dell'art. 21 (5). Le nullità
di cui al secondo comma del presente articolo non si applicano ai trasferimenti
derivanti da procedure esecutive immobiliari individuali o concorsuali
nonché a quelli derivanti da procedure di amministrazione straordinaria
e di liquidazione coatta amministrativa (6) (7). Nella ipotesi in cui l'immobile
rientri nelle previsioni di sanabilità di cui al capo IV della presente
legge e sia oggetto di trasferimento derivante da procedure esecutive,
la domanda di sanatoria può essere presentata entro centoventi giorni
dall'atto di trasferimento dell'immobile purché le ragioni di credito
per cui si interviene o procede siano di data anteriore all'entrata in
vigore della presente legge (5) (7). (1) Comma così modificato da
ultimo dall'art. 1, d.l. 20 novembre 1985, n. 656, conv. in l. 24 dicembre
1985, n. 780. (2) Periodo abrogato dall'art. 1, d.l. 12 gennaio 1988, n.
2, conv. in l. 13 marzo 1988, n. 68. (3) Comma così modificato da
ultimo dall'art. 7, d.l. 12 gennaio 1988, n. 2, conv. in l. 13 marzo 1988,
n. 68. Vedi art. 2, comma 58, l. 23 dicembre 1996, n. 662. (4) Comma così
sostituito dall'art. 8-bis, d.l. 23 aprile 1985, n. 146, conv. in l. 21
giugno 1985, n. 298. (5) Comma così modificato dall'art. 8, d.l.
23 aprile 1985, n. 146, conv. in l. 21 giugno 1985, n. 298. (6) Comma aggiunto
dall'art. 8-bis, d.l. 23 aprile 1985, n. 146, conv. in l. 21 giugno 1985,
n. 298. L'ultimo comma è stato poi così sostituito dall'art.
7, d.l. 12 gennaio 1988, n. 2, conv. in l. 13 marzo 1988, n. 68. (7) Le
disposizioni di cui al presente comma si applicano anche ai trasferimenti
di cui alla legge 24 dicembre 1993, n. 560, nonché ai trasferimenti
di immobili di proprietà di enti di assistenza e previdenza e delle
amministrazioni comunali (art. 2, comma 59, l. 23 dicembre 1996, n. 662).
Articolo 41
Art. 41. Esecuzione
delle sanzioni ai fini della commerciabilità dei beni.
Ai fini della
commerciabilità dei beni, possono essere stipulati gli atti aventi
per oggetto diritti reali relativi ad immobili la cui costruzione sia stata
iniziata successivamente al 1º settembre 1967 per i quali sia esibita
idonea certificazione rilasciata dall'autorità competente che attesti
l'avvenuto integrale adempimento delle prescrizioni dei provvedimenti sanzionatori
adottati ai sensi dell'art. 41 della L. 17 agosto 1942, n. 1150, modificato
dall'art. 13 della L. 6 agosto 1967, n. 765, per il caso di opere eseguite
senza la licenza di costruzione o in base a licenza annullata, e ai sensi
del nono comma dell'art. 15 della L. 28 gennaio 1977, n. 10. Degli estremi
dei documenti esibiti dovrà farsi menzione in atto; si applica in
ogni caso il disposto dell'ultimo comma dell'art. 17 e del primo comma
dell'art. 21 della presente legge (1). Il pagamento delle sanzioni pecuniarie
produce gli effetti di cui al penultimo comma dell'articolo 35. La certificazione
di cui al primo comma è rilasciata dalla competente autorità
entro trenta giorni dalla presentazione della domanda, trascorso inutilmente
tale termine, essa può essere sostituita da una dichiarazione dell'alienante
attestante l'avvenuto integrale adempimento delle prescrizioni dei provvedimenti
di cui al primo comma, accompagnata dalla copia conforme della domanda
di rilascio della certificazione. Le disposizioni di cui sopra non si applicano
comunque agli atti costitutivi, modificativi od estintivi di diritti reali
di garanzia o di servitù (2). (1) Comma così modificato dall'art.
8, d.l. 23 aprile 1985, n. 146, conv. in l. 21 giugno 1985, n. 298. (2)
Comma aggiunto dall'art. 8, d.l. 23 aprile 1985, n. 146, conv. in l. 21
giugno 1985, n. 298.
Articolo 42
Art. 42. Prevalenza
sulle leggi speciali.
Le disposizioni
del presente capo prevalgono sulla diversa disciplina procedimentale stabilita
dalla legge 16 aprile 1973, n. 171, e dal D.P.R. 20 settembre 1973, n.
791.
Articolo 43
Art. 43. Procedimenti
in corso.
L'esistenza
di provvedimenti sanzionatori non ancora eseguiti, ovvero ancora impugnabili
o nei cui confronti pende l'impugnazione, non impedisce il conseguimento
della sanatoria (1). Agli effetti delle disposizioni di cui al presente
capo si considerano inoppugnabili i provvedimenti per i quali è
intervenuta sentenza del Consiglio di Stato ancorché sia pendente
il termine per il ricorso alla Corte di cassazione per motivi attinenti
alla giurisdizione. In ogni caso non sono ripetibili le somme già
riscosse e restano ferme le altre sanzioni già eseguite, ancorché
in forza di provvedimenti non ancora inoppugnabili. Le somme versate si
scomputano dal contributo di concessione. Possono ottenere la sanatoria
le opere non ultimate per effetto di provvedimenti amministrativi o giurisdizionali
limitatamente alle strutture realizzate e ai lavori che siano strettamente
necessari alla loro funzionalità. Il tempo di commissione dell'abuso
e di riferimento per la determinazione dell'oblazione sarà individuato
nella data del primo provvedimento amministrativo o giurisdizionale. La
medesima disposizione per determinare l'oblazione è applicabile
in ogni altro caso in cui i suddetti provvedimenti abbiano interrotto le
attività edificatorie. (1) Per un'interpretazione autentica del
presente comma, vedi l'art. 12-bis, d.l. 12 gennaio 1988, n. 2, conv. in
l. 13 marzo 1988, n. 68.
Articolo 44
Art. 44. Sospensione
dei procedimenti.
Dalla data
di entrata in vigore della presente legge e fino alla scadenza dei termini
fissati dall'articolo 35, sono sospesi i procedimenti amministrativi e
giurisdizionali e la loro esecuzione, quelli penali nonché quelli
connessi all'applicazione dell'articolo 15 della L. 6 agosto 1967, n. 765,
attinenti al presente capo (1). La sospensione di cui al comma precedente
non si applica ai procedimenti cautelari avanti agli organi di giurisdizione
amministrativa, previsti dall'articolo 21, ultimo comma, della legge 6
dicembre 1971, n. 1034. Decorso il termine del 30 settembre 1986 senza
che sia stata presentata domanda di concessione o autorizzazione in sanatoria,
la sospensione di cui al precedente primo comma perde efficacia (2). I
procedimenti sospesi possono essere ripresi a richiesta degli interessati
(3). (1) Comma così modificato dall'art. 8, d.l. 23 aprile 1985,
n. 146, conv. in l. 21 giugno 1985, n. 298. (2) Comma aggiunto dall'art.
8, d.l. 23 aprile 1985, n. 146, conv. in l. 21 giugno 1985, n. 298. L'ultimo
comma è stato così sostituito dall'art. 3, d.l. 20 novembre
1985, n. 656, conv. in l. 24 dicembre 1985, n. 780. (3) Comma aggiunto
dall'art. 8, d.l. 12 gennaio 1988, n. 2, conv. in l. 13 marzo 1988, n.
68.
Articolo 45
Art. 45. Aziende
erogatrici di servizi pubblici.
é vietato
a tutte le aziende erogatrici di servizi pubblici somministrare le loro
forniture per l'esecuzione di opere prive di concessione, nonché
ad opere prive di concessione ad edificare iniziate dopo il 30 gennaio
1977 e per le quali non siano stati stipulati contratti di somministrazione
anteriormente all'entrata in vigore della presente legge. Il richiedente
il servizio è tenuto ad allegare alla domanda una dichiarazione
sostitutiva di atto notorio ai sensi e per gli effetti dell'articolo 4
della legge 4 gennaio 1968, n. 15, indicante gli estremi della concessione
ad edificare, o, per le opere abusive, gli estremi della concessione in
sanatoria ovvero copia della domanda di concessione in sanatoria corredata
della prova del pagamento delle somme dovute a titolo di oblazione per
intero nell'ipotesi dell'articolo 13 e limitatamente alle prime due rate
nell'ipotesi dell'articolo 35. Il contratto stipulato in difetto di tali
dichiarazioni è nullo e il funzionario della azienda erogatrice,
cui sia imputabile la stipulazione del contratto stesso, è soggetto
ad una sanzione pecuniaria da lire 5 milioni a lire 15 milioni. Per le
opere che già usufruiscono di un servizio pubblico, in luogo della
documentazione di cui al precedente comma, può essere prodotta copia
di una fattura, emessa dall'azienda erogante il servizio, dalla quale risulti
che l'opera già usufruisce di un pubblico servizio. Per le opere
iniziate anteriormente al 30 gennaio 1977, in luogo degli estremi della
licenza edilizia può essere prodotta una dichiarazione sostitutiva
di atto notorio rilasciata dal proprietario o altro avente titolo, ai sensi
e per gli effetti dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, attestante
che l'opera è stata iniziata in data anteriore al 30 gennaio 1977.
Tale dichiarazione può essere ricevuta e inserita nello stesso contratto,
ovvero in documento separato da allegarsi al contratto medesimo (1). (1)
Articolo così sostituito dall'art. 7, d.l. 23 aprile 1985, n. 146,
conv. in l. 21 giugno 1985, n. 298.
Articolo 46
Art. 46. Benefici
fiscali.
In deroga
alle disposizioni di cui all'articolo 41-ter della legge 17 agosto 1942,
n. 1150, introdotto dall'articolo 15 della legge 6 agosto 1967, n. 765,
le agevolazioni tributarie in materia di tasse ed imposte indirette sugli
affari si applicano agli atti stipulati dopo l'entrata in vigore della
presente legge, qualora ricorrano tutti i requisiti previsti dalle vigenti
disposizioni agevolative ed a condizione che copia conforme del provvedimento
di sanatoria venga presentata, contestualmente all'atto da registrare,
all'amministrazione cui compete la registrazione. In mancanza del provvedimento
definitivo di sanatoria, per conseguire in via provvisoria le agevolazioni
deve essere prodotta, al momento della registrazione dell'atto, copia della
domanda di concessione o di autorizzazione in sanatoria presentata al comune,
con la relativa ricevuta rilasciata dal comune stesso. L'interessato, a
pena di decadenza dai benefici, deve presentare all'ufficio del registro
copia del provvedimento definitivo di sanatoria entro sei mesi dalla sua
notifica o, nel caso che questo non sia intervenuto, a richiesta dell'ufficio,
dichiarazione del comune che attesti che la domanda non ha ancora ottenuto
definizione (1) (2). In deroga alle disposizioni di cui al citato articolo
41-ter della legge 17 agosto 1942, n. 1150, per i fabbricati costruiti
senza licenza o in contrasto con la stessa ovvero sulla base di licenza
successivamente annullata si applica la esenzione dall'imposta locale sui
redditi, qualora ricorrano i requisiti tipologici di inizio e ultimazione
delle opere in virtù dei quali sarebbe spettata, per il periodo
di dieci anni a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge.
L'esenzione si applica a condizione che l'interessato ne faccia richiesta
all'ufficio distrettuale delle imposte dirette del suo domicilio fiscale,
allegando copia della domanda indicata nel comma precedente con la relativa
ricevuta rilasciata dal comune. Alla scadenza di ogni anno dal giorno della
presentazione della domanda suddetta, l'interessato, a pena di decadenza
dai benefici, deve presentare, entro novanta giorni da tale scadenza, all'ufficio
distrettuale delle imposte dirette copia del provvedimento definitivo di
sanatoria, o in mancanza di questo, una dichiarazione del comune, ovvero
una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, attestante che la domanda
non ha ancora ottenuto definizione (1). La omessa o tardiva presentazione
del provvedimento di sanatoria comporta il pagamento dell'imposta locale
sui redditi e delle altre imposte dovute nella misura ordinaria, nonché
degli interessi di mora stabiliti per i singoli tributi. Il rilascio, ai
sensi delle disposizioni di cui al precedente capo IV, della concessione
e della autorizzazione in sanatoria, per le opere o le parti di opere abusivamente
realizzate, produce automaticamente, qualora ricorrano tutti i requisiti
previsti dalle vigenti disposizioni agevolative, la cessazione degli effetti
dei provvedimenti di revoca o di decadenza previsti dall'articolo 15 della
legge 6 agosto 1967, n. 765. In attesa del provvedimento definitivo di
sanatoria, per il conseguimento in via provvisoria degli effetti previsti
dal comma precedente, deve essere prodotta da parte dell'interessato alle
amministrazioni finanziarie competenti copia autenticata della domanda
di concessione o di autorizzazione in sanatoria, corredata della prova
del pagamento delle somme dovute fino al momento della presentazione della
istanza di cui al presente comma. Non si fa comunque luogo al rimborso
dell'imposta locale sui redditi e delle altre imposte eventualmente già
pagate. (1) Periodo così sostituito dall'art. 9, d.l. 12 gennaio
1988, n. 2. Inoltre, l'art. 2-quinquies, d.l. 30 settembre 1994, n. 564,
conv. in l. 30 novembre 1994, n. 656, ha così sostituito l'ultimo
periodo del primo comma del presente art. 46, al fine della eliminazione
del- le liti in tema di perdita dei benefici fiscali prevista dallo stesso
articolo 46. (2) Per la fissazione del termine al 31 dicembre 1990, vedi
l'art. 10, l. 31 maggio 1990, n. 128.
Articolo 47
Art. 47. Diritti
dell'acquirente.
L'acquirente
di un immobile o di parte di esso, anche sulla base di contratto preliminare
di vendita con sottoscrizioni autenticate, ha diritto di prendere visione
presso gli uffici comunali di qualsiasi documento relativo all'immobile
stesso e di ottenere ogni certificazione relativa. L'eventuale rifiuto
da parte degli uffici comunali deve constare da atto scritto. Art. 47-bis.
Dichiarazioni dei rappresentanti. Tutte le dichiarazioni da rendersi ai
sensi della presente legge, anche agli effetti della legge 4 gennaio 1968,
n. 15, dai proprietari o da altri aventi titolo, possono essere rilasciate
anche da rappresentanti legali o volontari (1). (1) Articolo aggiunto dall'art.
8-ter, d.l. 23 aprile 1985, n. 146, conv. in l. 21 giugno 1985, n. 298.
Articolo 48
Art. 48. Disposizione
transitoria.
Per le opere
interne alle costruzioni, definite dall'articolo 26, realizzate prima dell'entrata
in vigore della presente legge o in corso di realizzazione alla medesima
data, il proprietario della costruzione o dell'unità immobiliare
deve inviare al sindaco, mediante raccomandata con avviso di ricevimento,
una relazione descrittiva delle opere realizzate, entro il termine del
31 dicembre 1985 (1). (1) Articolo così sostituito dall'art. 1,
d.l. 23 aprile 1985, n. 146, conv. in l. 21 giugno 1985, n. 298.
Articolo 49
Art. 49. Sanatorie
regionali.
Coloro che
abbiano già conseguito sanatorie in base alla normativa regionale
vigente hanno diritto a detrarre l'importo delle somme versate dal contributo
di cui al primo comma dell'articolo 37 della presente legge.
Articolo 50
Art. 50. Variazioni
di bilancio.
Il Ministro
del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.
Articolo 51
Art. 51. Determinazione
delle superfici.
Ai fini del
calcolo dell'oblazione, i riferimenti alle superfici, previsti dalla presente
legge, sono computati in conformità ai parametri di cui agli articoli
2 e 3 del decreto ministeriale 10 maggio 1977, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 146 del 31 maggio 1977 (1). Le superfici delle opere che beneficiano
della riduzione di cui al precedente articolo 34, quinto comma, lettera
e), sono considerate superfici per servizi e accessori, ai sensi dell'articolo
2 del decreto ministeriale di cui al precedente comma, senza l'applicazione
di alcun incremento (2). Ai fini del calcolo dell'oblazione non sono computati
i volumi tecnici delle costruzioni nonché quelli relativi a serbatoi,
cabine o simili realizzati nell'ambito di stabilimenti soggetti a regime
di concessione di pubblica utilità o servizio pubblico, la cui realizzazione
sia prevista dal decreto di concessione emesso previo consenso dell'amministrazione
comunale. (1) Comma così sostituito dall'art. 8, d.l. 23 aprile
1985, n. 146, conv. in l. 21 giugno 1985, n. 298. (2) Comma aggiunto dall'art.
8, d.l. 23 aprile 1985, n. 146, conv. in l. 21 giugno 1985, n. 298.
Articolo 52
Art. 52. Iscrizione
al catasto.
Alla domanda
per il rilascio del certificato di abitabilità o di agibilità
deve essere allegata copia della dichiarazione presentata per la iscrizione
in catasto, redatta in conformità alle disposizioni dell'articolo
6 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, e successive modificazioni
e integrazioni. Le opere ultimate entro la data di entrata in vigore della
presente legge che non siano state iscritte al catasto, ovvero le variazioni
non registrate, devono essere denunciate, ai sensi degli articoli 3 e 20
del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, e successive modificazioni
e integrazioni, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge,
previa corresponsione dei diritti dovuti nella misura vigente (1). Per
le dichiarazioni di cui al comma precedente, presentate successivamente
al 31 dicembre 1986, l'ammenda prevista dall'articolo 31 del regio decreto-legge
13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, nella legge 11 agosto
1939, n. 1249, e successive modificazioni e integrazioni, è elevata
a L. 250.000 (1). (1) Termine prorogato al 31 dicembre 1995 dall'art. 9,
d.l. 30 dicembre 1993, n. 557, conv. in l. 26 febbraio 1993, n. 133. (2)
Comma così sostituito dall'art. 4, d.l. 20 novembre 1985, n. 656,
conv. in l. 24 dicembre 1985, n. 780.
Allegato 1
Tabella (Omissis).
|