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LEGGE 724/94 CONDONO EDILIZIO
CONDONO EDILIZIO LEGGE N”724/1994 ART.39
  39. Definizione agevolata delle violazioni edilizie. -  1.  Le disposizioni di cui ai capi IV e V della legge 28 febbraio 1985,
n. 47 (121), e successive  modificazioni  e  integrazioni,  come ulteriormente modificate dal  presente  articolo,  si  applicano
alle opere abusive che risultino ultimate entro il  31  dicembre 1993, e che non abbiano  comportato  ampliamento  del  manufatto
superiore al 30 per cento  della  volumetria  della  costruzione originaria ovvero, indipendentemente dalla volumetria  iniziale,
un  ampliamento  superiore  a  750  metri  cubi.   Le   suddette disposizioni trovano altresì  applicazione  alle  opere  abusive
realizzate nel termine di cui sopra relative a nuove costruzioni non superiori  ai  750  metri  cubi  per  singola  richiesta  di
concessione edilizia in sanatoria.  I  termini  contenuti  nelle disposizioni richiamate al presente  comma  e  decorrenti  dalla
data di entrata in vigore della legge 28 febbraio  1985,  n.  47(121), o delle leggi di successiva modificazione o integrazione,
sono da intendersi come riferiti alla data di entrata in  vigore del presente articolo. I predetti limiti di cubatura non trovano
applicazione  nel  caso  di   annullamento   della   concessione edilizia. La sanatoria degli abusi edilizi posti  in  essere  da
soggetti indagati per il reato di cui all'articolo  416-bis  del codice penale o per i reati di riciclaggio di denaro, o da terzi
per loro conto, è sospesa fino all'esito del procedimento penale ed è esclusa in caso di condanna definitiva (121/cost).
  2.  Le  disposizioni  di  cui  al  presente  articolo  non  si applicano alle opere edilizie che  creano limitazioni  di  tipo
urbanistico alle proprietà finitime, a meno  che  queste  ultime non  siano  conformi  e  compatibili  sia   con   lo   strumento
urbanistico approvato che con quello adottato, e che siano state realizzate su parti comuni.
  3. Per gli abusi edilizi commessi fino al 15 marzo 1985 e  dal 16 marzo 1985 al 31 dicembre  1993,  la  misura  dell'oblazione,
prevista nella tabella allegata alla legge di cui al comma 1, in relazione al periodo dal 30 gennaio 1977 al 1° ottobre  1983,  è
moltiplicata  rispettivamente  per  2  e  per   3.   La   misura dell'oblazione, come determinata ai sensi del presente comma,  è
elevata di un importo pari alla metà, nei comuni con popolazione superiore ai centomila abitanti.
  4. La domanda di concessione o di autorizzazione in sanatoria, con  la  prova  del  pagamento   dell'oblazione,   deve   essere
presentata al comune competente, a pena di decadenza,  entro  il 31 marzo 1995. La documentazione di cui all'articolo  35,  terzo
comma, della L. 28 febbraio 1985, n. 47 (122), è  sostituita  da apposita dichiarazione del richiedente resa ai sensi dell'art. 4
della L. 4 gennaio 1968, n. 15 (123). Resta fermo  l'obbligo  di
allegazione della documentazione fotografica e, ove  prescritto, quello   di   presentazione   della   perizia   giurata,   della
certificazione di cui alla lettera b) del predetto terzo  comma, nonché del progetto di adeguamento  statico  di  cui  al  quinto
comma dello stesso  articolo  35.  Il  pagamento  dell'oblazione dovuta ai  sensi  della  L.  28  febbraio  1985,  n.  47  (122),
dell'eventuale integrazione di cui al comma 6,  degli  oneri  di concessione di cui al comma 9, nonché la documentazione  di  cui
al presente comma e la denuncia in catasto nel  termine  di  cui all'art. 52, secondo comma, della L. 28  febbraio  1985,  n.  47
(122), come da ultimo prorogato dall'art. 9, comma 8,  del  D.L. 30 dicembre 1993, n. 557 (124), convertito,  con  modificazioni,
dalla L. 26 febbraio 1994, n. 133, ed il decorso del termine  di un anno e di due anni per i comuni con più di  500.000  abitanti
dalla data di entrata  in  vigore  della  presente  legge  senza l'adozione di un provvedimento negativo del comune,  equivale  a
concessione o ad autorizzazione edilizia in sanatoria  salvo  il disposto del  periodo  successivo;  ai  fini  del  rispetto  del
suddetto termine la ricevuta attestante il pagamento degli oneri concessori e la documentazione di denuncia al catasto può essere
depositata entro la data di compimento dell'anno. Se nei termini previsti l'oblazione dovuta non è stata interamente  corrisposta
o è stata  determinata  in  modo  non  veritiero  e  palesemente doloso, le costruzioni realizzate senza  licenza  o  concessione
edilizia  sono  assoggettate  alle  sanzioni   richiamate   agli articoli 40 e 45 della L. 28 febbraio  1985,  n.  47  (122).  Si
fanno salvi i provvedimenti emanati per la determinazione  delle modalità di versamento, riscossione  e  rimborso  dell'oblazione
(124/a).
  5. L'oblazione prevista  dal  presente  articolo  deve  essere corrisposta a mezzo di  versamento,  entro  il  31  marzo  1995,
dell'importo  fisso  indicato  nella  tabella  B  allegata  alla presente legge e della restante parte in quattro  rate  di  pari
importo da effettuarsi rispettivamente il 15 aprile 1995, il  15 luglio 1995, il 15 settembre 1995 ed il  15  dicembre  1995.  E'
consentito il versamento della restante parte dell'oblazione, in una unica soluzione, entro sessanta giorni dalla data di entrata
in vigore della presente  legge,  ovvero  entro  il  termine  di scadenza di una delle suindicate rate. Ove l'intera oblazione da
corrispondere sia di importo minore o  pari  rispetto  a  quello indicato nella tabella di cui sopra ovvero  l'oblazione  stessa,
pari a lire 2.000.000, sia riferita alle opere di cui al  numero 7 della tabella allegata alla L. 28 febbraio 1985, n. 47  (122),
il versamento dell'intera somma, dovuta a  titolo  di  oblazione
per ciascuna unità immobiliare, deve essere effettuato in  unica soluzione, entro il 31 marzo 1995. Per le opere di cui ai numeri
4, 5 e 6 della tabella allegata alla stessa legge,  l'oblazione, pari a lire  5.000.000,  deve  essere  pagata  con  la  medesima
modalità di cui sopra. Le somme già versate, in  adempimento  di norme contenute nei decreti-legge 26 luglio 1994, n. 468  (125),
27 settembre 1994, n. 551 (125), e  25  novembre  1994,  n.  649 (125), che siano di importo  superiore  a  quello  indicato  nel
presente  comma   sono   portate   in   riduzione   dell'importo complessivo della oblazione da versare entro il 15 dicembre 1995
(124/a).
  6. I soggetti che hanno presentato domanda di concessione o di autorizzazione edilizia in sanatoria ai sensi del capo IV  della
L. 28 febbraio 1985, n. 47 (122), o i loro aventi causa, se  non è stata interamente  corrisposta  l'oblazione  dovuta  ai  sensi
della stessa legge  devono,  a  pena  di  improcedibilità  della domanda, versare, in luogo della somma residua, il triplo  della
differenza tra la  somma  dovuta  e  quella  versata,  in  unica soluzione entro il 31 marzo 1995. La disposizione di  cui  sopra
non trova applicazione nel caso in  cui  a  seguito  dell'intero pagamento dell'oblazione sia  dovuto  unicamente  il  conguaglio
purché sia stato richiesto nei termini di cui all'art. 35  della L. 28 febbraio 1985, n. 47 (122) (124/a).
  7 ......................................................(126).
  8. Nel caso di interventi  edilizi  nelle  zone  e  fabbricati sottoposti a vincolo ai sensi delle leggi  1°  giugno  1939,  n.
1089 (127), 29 giugno 1939, n. 1497 (128), e del D.L. 27  giugno 1985, n. 312 (129), convertito, con modificazioni,  dalla  L.  8
agosto 1985, n. 431, il rilascio della  concessione  edilizia  o della autorizzazione in sanatoria, subordinato al  conseguimento
delle autorizzazioni delle Amministrazioni preposte alla  tutela del vincolo, estingue il reato per  la  violazione  del  vincolo
stesso (121/cost).
  9. Alle  domande  di  concessione  in  sanatoria  deve  essere altresì  allegata  una  ricevuta  comprovante  il  pagamento  al
comune, nel cui territorio è  ubicata  la  costruzione,  di  una somma a titolo  di  anticipazione  degli  oneri  concessori,  se
dovuti, calcolata nella misura indicata nella tabella C allegata alla presente legge, rispettivamente per le nuove costruzioni  e
gli  ampliamenti  e  per  gli  interventi  di   ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 31, primo comma, lettera d),  della
legge 5 agosto 1978, n. 457 (130), nonché per  le  modifiche  di
destinazione d'uso, ove soggette a sanatoria. Per  il  pagamento dell'anticipo  degli  oneri  concessori  si  applica  la  stessa
rateizzazione prevista per l'oblazione. Coloro che in proprio  o
in forme consortili abbiano eseguito o intendano eseguire  parte delle opere di urbanizzazione primaria, secondo le  disposizioni
tecniche dettate dagli  uffici  comunali,  possono  invocare  lo scorporo delle aliquote, da loro sostenute,  che  riguardino  le parti di  interesse  pubblico.  Le  modalità  di  pagamento  del conguaglio sono definite entro sessanta  giorni  dalla  data  di
entrata in vigore  della  presente  legge,  dal  comune  in  cui l'abuso è stato realizzato. Qualora l'importo finale degli oneri
concessori applicati  nel  comune  di  ubicazione  dell'immobile
risulti inferiore alla somma indicata nella predetta tabella  C, la somma da versare, in unica  soluzione,  deve  essere  pari  a
detto minore importo.
  10. Le domande di concessione in sanatoria presentate entro il
30  giugno  1987  e  non  definite  per  il  mancato   pagamento
dell'oblazione, secondo quanto previsto dall'articolo 40,  primo comma, ultimo periodo, della  legge  28  febbraio  1985,  n.  47
(131),  devono  essere  integrate  dalla  presentazione  di  una ricevuta attestante  il  pagamento  al  comune,  entro  sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,  di una quota pari al 70 per cento delle somme di cui al comma 9, se
dovute. Qualora gli oneri concessori siano stati determinati  ai sensi  della  legge  28  gennaio  1977,  n.  10   (131),   dalla
legislazione regionale e dai conseguenti provvedimenti attuativi di questa, gli importi dovuti devono essere pari,  in  deroga  a
quanto previsto dal presente comma, all'intera somma  calcolata, in applicazione dei parametri in vigore alla data del 30  giugno
1989. Il mancato pagamento degli oneri  concessori,  di  cui  al comma 9 ed al presente comma, entro il termine di cui  al  primo
periodo   del    presente    comma    comporta    l'applicazione dell'interesse del 10 per cento annuo sulle somme dovute.
  11. I soggetti che hanno presentato entro il 31 dicembre  1993 istanza di concessione ai sensi dell'articolo 13 della legge  28
febbraio 1985, n. 47 (131), possono chiedere, nel  rispetto  dei
termini e degli obblighi previsti  dal  presente  articolo,  che l'istanza sia considerata domanda di concessione  in  sanatoria.
Entro un anno dalla data di entrata  in  vigore  della  presente legge, i comuni determinano in via definitiva  i  contributi  di
concessione e l'importo, da richiedere a  titolo  di  conguaglio dei versamenti di cui ai commi 9 e  10.  L'interessato  provvede
agli adempimenti conseguenti  entro  60  giorni  dalla  notifica della  richiesta.  Per  il  pagamento  degli  oneri  dovuti,  il
proprietario  può  accedere  al  credito   fondiario,   compresa l'anticipazione bancaria, o  ad  altre  forme  di  finanziamento
offrendo in garanzia  gli  immobili  oggetto  della  domanda  di sanatoria.
  12. Per le opere oggetto degli abusi edilizi posti  in  essere dai soggetti di cui al comma 1, ultimo periodo, la sentenza  del
giudice penale che irroga le sanzioni  di  cui  all'articolo  20 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (131), dispone la  confisca.
Per effetto di tale confisca, le opere sono acquisite di diritto e gratuitamente al patrimonio indisponibile del comune  sul  cui
territorio insistono. La sentenza di cui  al  presente  comma  è titolo per l'immediata trascrizione nei registri immobiliari.
  13. Per le opere realizzate al fine di ovviare a situazioni di estremo disagio abitativo, la misura  dell'oblazione  è  ridotta
percentualmente in  relazione  ai  limiti,  alla  tipologia  del reddito ed all'ubicazione  delle  stesse  opere  secondo  quanto
previsto dalla tabella D allegata alla presente  legge.  Per  il pagamento dell'oblazione si applicano  le  modalità  di  cui  al
comma 5 del presente articolo (131/cost).
  14. Per l'applicazione della  riduzione  dell'oblazione  è  in ogni caso richiesto  che  l'opera  abusiva  risulti  adibita  ad
abitazione principale del possessore dell'immobile  o  di  altro
componente del nucleo familiare in relazione di parentela  entro il terzo grado o di affinità entro il secondo grado,  e  che  vi
sia convivenza da almeno due anni; è necessario inoltre  che  le opere abusive risultino di consistenza non  superiore  a  quella
indicata  al  comma  1  del  presente  articolo.  La   riduzione dell'oblazione non si applica nel caso di presentazione  di  più
di una richiesta di sanatoria da parte dello stesso soggetto.
  15. Il reddito di riferimento di cui  al  comma  13  è  quello dichiarato ai fini IRPEF per l'anno 1993  dal  nucleo  familiare
del possessore ovvero, nel caso di più aventi titolo,  è  quello derivante dalla somma  della  quota  proporzionale  dei  redditi
dichiarati  per  l'anno  precedente  dai  nuclei  familiari  dei possessori dell'immobile. A tali fini si considera la natura del
reddito prevalente qualora ricorrano diversi  tipi  di  reddito. Ove l'immobile sanato, ai sensi del comma 14, venga  trasferito,
con atto inter vivos a titolo oneroso a terzi, entro dieci  anni a decorrere dalla data  di  entrata  in  vigore  della  presente
legge, è dovuta la differenza  tra  l'oblazione  corrisposta  in misura ridotta e l'oblazione come determinata ai sensi del comma
3, maggiorata degli interessi nella misura legale.  La  ricevuta del versamento della somma eccedente deve essere allegata a pena
di nullità all'atto di trasferimento dell'immobile.
  16. All'oblazione calcolata ai  sensi  del  presente  articolo
continuano ad applicarsi le riduzioni di  cui  all'articolo  34, terzo, quarto e settimo comma della legge 28 febbraio  1985,  n.
47 (131), ovvero, anche in deroga ai limiti di cubatura  di  cui al comma 1 del presente articolo, le riduzioni di cui al settimo
comma dello stesso articolo 34. Ai  fini  dell'applicazione  del presente comma la domanda di cui al  comma  4  è  integrata  dal
certificato di cui all'articolo 35,  terzo  comma,  lettera  d),
della suddetta legge, in quanto richiesto. La  riduzione  di  un terzo dell'oblazione di cui alla lettera c)  del  settimo  comma
dell'articolo 34 della predetta legge n. 47  del  1985  (131)  è aumentata al 50 per cento.
  17. Ai fini della  determinazione  delle  norme  tecniche  per l'adeguamento antisismico dei fabbricati  oggetto  di  sanatoria
edilizia si applicano le norme di  cui  alla  legge  2  febbraio 1974, n. 64 (132), dei successivi decreti di  attuazione,  delle
ordinanze, nonché dei decreti del Ministro dei lavori  pubblici. In deroga ad ogni altra disposizione il progetto di  adeguamento
per le costruzioni nelle zone sottoposte a  vincolo  sismico  di cui all'ottavo comma dell'articolo 35 della  legge  28  febbraio
1985,  n.  47  (131),  può   essere   predisposto   secondo   le prescrizioni relative  al  miglioramento  ed  adeguamento  degli
edifici esistenti di cui al punto C.9 delle norme  tecniche  per le  costruzioni  in  zone  sismiche,  allegate  al  decreto  del
Ministro dei lavori pubblici 24 gennaio 1986,  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale n. 108 del 12 maggio  1986.  A  tal  fine  la
certificazione  di  cui  alla  lettera  b)   del   terzo   comma dell'articolo 35 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (133), deve
essere integrata da idonei accertamenti e verifiche.
  18. Il presente  articolo  sostituisce  le  norme  in  materia incompatibili, salvo le  disposizioni  riferite  ai  termini  di
versamento dell'oblazione,  degli  oneri  di  concessione  e  di presentazione delle domande, che si intendono come  modificativi
di quelli sopra indicati.
  19. Per le opere abusive  divenute  sanabili  in  forza  della presente legge, il proprietario  che  ha  adempiuto  agli  oneri
previsti  per  la  sanatoria   ha   il   diritto   di   ottenere l'annullamento  delle  acquisizioni   al   patrimonio   comunale
dell'area di  sedime  e  delle  opere  sopra  questa  realizzate disposte in attuazione dell'articolo 7, terzo comma, della legge
28 febbraio 1985, n. 47 (133), e la cancellazione delle relative trascrizioni nel pubblico registro immobiliare dietro esibizione
di certificazione comunale attestante  l'avvenuta  presentazione della domanda di sanatoria. Sono in  ogni  caso  fatti  salvi  i
diritti dei terzi e del comune nel caso in cui le  opere  stesse siano state destinate ad attività di pubblica utilità  entro  la
data del 1° dicembre 1994.
  20. Ai fini dell'applicazione delle  disposizioni  di  cui  al comma 1, i vincoli di inedificabilità  richiamati  dall'articolo
33 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (133), non comprendono il divieto  transitorio   di   edificare   previsto   dall'articolo
1-quinquies del decreto-legge 27  giugno  1985,  n.  312  (134), convertito, con modificazioni, dalla legge  8  agosto  1985,  n.
431,  fermo  restando   il   rispetto   dell'articolo   12   del decreto-legge 12 gennaio  1988,  n.  2  (135),  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 13 marzo 1988, n. 68.
  21. Le disposizioni del presente  articolo  non  si  applicano alle regioni a statuto speciale ed  alle  province  autonome  di
Trento e  di  Bolzano,  se  incompatibili  con  le  attribuzioni
previste dagli statuti delle stesse e dalle  relative  norme  di attuazione  ad  esclusione  di  quelle  relative   alla   misura
dell'oblazione  ed  ai  termini  per  il  versamento  di  questa (4/cost) (121/cost) (135/cost).
 

 

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